Sentenza n. 1089/2026 - Lecce, Sezione 1
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione del modello di ultima ricostituzione della pensione n.10047021 cat. VO e del modello retr. pens. al fine di accertare l'interesse alla esecuzione della sentenza n. 3618/2024 emessa in favore dell'istante dal Tribunale di Lecce sezione Lavoro; nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione del modello di ultima ricostituzione della pensione n.10047021 cat. e del modello retr. pens.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa soggettiva azionata: la documentazione richiesta era stata resa disponibile dal’INPS e comunque depositata in giudizio. Non residuava, pertanto, un interesse concreto e attuale alla decisione sull’azione di accesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione delle giustificate peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di accesso alla documentazione relativa alla ricostituzione e al trattamento della pensione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS, sede di Lecce, sull’istanza di accesso presentata il 28 novembre 2025, nonché la condanna dell’Istituto all’esibizione del modello di ultima ricostituzione della pensione n. 10047021, categoria VO, e del modello relativo al trattamento pensionistico. La documentazione era richiesta al fine di verificare l’interesse all’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di avere già inviato la documentazione al difensore del ricorrente il 7 gennaio 2025 e ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Gli atti sono stati comunque depositati in giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione della controversia in relazione alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- La controversia in materia di accesso deve essere dichiarata cessata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rende disponibile la documentazione richiesta, facendo venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
- Il deposito in giudizio degli atti oggetto dell’istanza di accesso è idoneo a soddisfare la pretesa ostensiva, qualora consenta al ricorrente di prendere visione della documentazione richiesta.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e comporta l’assenza di una concreta utilità residua della pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →