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Sentenza

Sentenza n. 1089/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione del modello di ultima ricostituzione della pensione n.10047021 cat. VO e del modello retr. pens. al fine di accertare l'interesse alla esecuzione della sentenza n. 3618/2024 emessa in favore dell'istante dal Tribunale di Lecce sezione Lavoro; nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione del modello di ultima ricostituzione della pensione n.10047021 cat. e del modello retr. pens.

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa soggettiva azionata: la documentazione richiesta era stata resa disponibile dal’INPS e comunque depositata in giudizio. Non residuava, pertanto, un interesse concreto e attuale alla decisione sull’azione di accesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione delle giustificate peculiarità della vicenda.

TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di accesso alla documentazione relativa alla ricostituzione e al trattamento della pensione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS, sede di Lecce, sull’istanza di accesso presentata il 28 novembre 2025, nonché la condanna dell’Istituto all’esibizione del modello di ultima ricostituzione della pensione n. 10047021, categoria VO, e del modello relativo al trattamento pensionistico. La documentazione era richiesta al fine di verificare l’interesse all’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di avere già inviato la documentazione al difensore del ricorrente il 7 gennaio 2025 e ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Gli atti sono stati comunque depositati in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione della controversia in relazione alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • La controversia in materia di accesso deve essere dichiarata cessata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rende disponibile la documentazione richiesta, facendo venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
  • Il deposito in giudizio degli atti oggetto dell’istanza di accesso è idoneo a soddisfare la pretesa ostensiva, qualora consenta al ricorrente di prendere visione della documentazione richiesta.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e comporta l’assenza di una concreta utilità residua della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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