Cassazione Civile, Ordinanza n. 19982/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato, dinanzi al giudice tributario, plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali di importo complessivo pari a euro 1.482,07, di cui era venuto a conoscenza solo consultando l’estratto di ruolo presso gli uffici dell’agente della riscossione. Il primo giudice aveva accolto il ricorso nel merito, ritenendo maturata la prescrizione dei crediti tributari, ma aveva compensato le spese di lite per gravi ragioni. Il contribuente aveva quindi proposto appello limitatamente alla compensazione delle spese. La corte tributaria regionale aveva confermato la compensazione, valorizzando sia l’assenza di iniziative di riscossione da parte dell’ente, sia il recente orientamento secondo cui l’estratto di ruolo non è di per sé impugnabile. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015, sul rilievo che, essendo applicabile la disciplina introdotta dal 1 gennaio 2016 e non ricorrendo soccombenza reciproca, la compensazione delle spese sarebbe stata consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; secondo il ricorrente, la soccombenza dell’Ufficio avrebbe dovuto comportare la condanna alle spese, a prescindere dall’assenza di negligenza dell’ente riscossore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese non fosse illogica né irrazionale e fosse compatibile con il quadro giurisprudenziale di riferimento, in particolare con l’orientamento che, in presenza di ius superveniens e di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, può giustificare la sterilizzazione della pretesa di spese. Ha inoltre osservato che, sul tema dell’ammissibilità dell’originaria impugnazione dell’estratto di ruolo, si era formato giudicato interno, essendo il primo giudice già intervenuto sul punto. Non essendosi costituita la resistente, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. 546/1992
vano tentativo di mediazione
richiamato solo come passaggio procedurale precedente al giudizio tributario; non è oggetto di specifica esegesi decisoria.
art. 15 d.lgs. 546/1992
come modificato dal d.lgs. 156/2015
invocato dal ricorrente per sostenere che, fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese sia ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma evocata quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge in materia di spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
la Corte richiama l’interpretazione secondo cui la nozione è elastica e comprende l’obiettiva incertezza sul diritto controverso; il controllo di legittimità non può spingersi a misurare nel merito la gravità ed eccezionalità, salvo motivazione astratta o non puntuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel passaggio che valorizza lo ius superveniens come ragione idonea a sterilizzare la pretesa di spese per l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato solo per il deposito della memoria del ricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui manchi la reciproca soccombenza, richiede una motivazione non meramente astratta e non può essere censurata in cassazione mediante una rivalutazione di merito della sua maggiore o minore gravità, salvo che la motivazione non sia apparente o si ponga in contrasto con evidenze di causa o giurisprudenza consolidata.
- La soccombenza di una parte non implica automaticamente la condanna alle spese quando il giudice di merito individui una ragione oggettiva di compensazione coerente con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia controversa.
- L’assenza di iniziative di riscossione e l’intervento di un successivo mutamento normativo o giurisprudenziale possono integrare, nel prudente apprezzamento del giudice di merito, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese in controversie relative all’impugnazione di estratti di ruolo.
- Se una questione è stata definita dal primo giudice e non è stata specificamente devoluta nei gradi successivi, su di essa si forma giudicato interno, con preclusione al riesame in cassazione.
- Il sindacato di legittimità sulla statuizione di compensazione delle spese resta esterno e limitato alla correttezza giuridica e alla sufficienza logica della motivazione, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio di opportunità sulle ragioni della compensazione.
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