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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37949/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero impugna la sentenza del G.i.p. di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo, lamentando: (1) che il giudice ha unilateralmente riqualificato i fatti (da art. 73, comma 1 a art. 73, comma 5, DPR 309/1990) senza interlocuzione né contraddittorio con il P.M., violando le norme sul procedimento di modifica dell'imputazione (art. 423, comma 1-bis c.p.p.); (2) in via subordinata, errore nel calcolo del termine entro il quale effettuare le ricerche dell'imputato, derivante da diversa quantificazione della pena e degli aumenti applicabili (richiamo ad art. 420-quater comma 3 e art. 159 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il G.i.p. non poteva riqualificare i fatti senza attivare il contraddittorio previsto dall'art. 423, comma 1-bis c.p.p., né modificare l'imputazione in sede di sentenza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., essendo tale sentenza di natura processuale e pronunciata in un momento in cui non era possibile instaurare il contraddittorio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Rimini per il prosieguo. Il secondo motivo è risultato assorbito dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    La sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-quater è una decisione di natura processuale finalizzata a constatare l'esistenza dei presupposti per l'improcedibilità; in tale sede non è consentito intervenire sul perimetro dell'imputazione modificandone la qualificazione senza contraddittorio.

  • art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta" - il giudice deve attivare un contraddittorio con il P.M. invitandolo a operare le necessarie modificazioni

    Il giudice dell'udienza preliminare ha l'obbligo di sollecitare il P.M. a correggere o modificare l'imputazione quando rileva difformità; non può procedere d'ufficio a una riqualificazione senza aver prima instaurato il contraddittorio previsto dalla norma.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La distinzione tra le diverse fattispecie previste dal comma 1 e dal comma 5 è rilevante ai fini della qualificazione giuridica e della determinazione della pena; la corretta qualificazione non può essere decisa dal giudice senza coinvolgere il P.M.

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Richiama la necessità che eventuali riformulazioni dell'imputazione avvengano dopo il positivo accertamento della regolare costituzione delle parti; conferma l'impossibilità di modificare l'imputazione in assenza di contraddittorio compiuto.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma richiamata ai fini del calcolo dei termini collegati alla prescrizione e alle conseguenze del raddoppio ex art. 420-quater comma 3; la Corte non ha deciso nel merito il calcolo contestato, avendo annullato per vizi procedurali.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater, anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159 c.p.

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza preliminare non può riqualificare i fatti contestati con provvedimenti decisori senza aver previamente attivato il contraddittorio con il pubblico ministero, come imposto dall'art. 423, comma 1-bis c.p.p.; l'intervento d'ufficio del giudice sulla qualificazione costituisce violazione procedurale.
  • La sentenza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. è una decisione di natura processuale: in tale sede non è ammesso modificare l'imputazione né la qualificazione giuridica dei fatti quando le parti non sono regolarmente costituite e non è possibile instaurare il contraddittorio.
  • Se il giudice rileva difformità tra imputazione e risultanze, deve invitare il P.M. a operare le modificazioni necessarie o, se non soddisfacenti, disporre la restituzione degli atti; l'esercizio del potere d'azione penale resta in capo al P.M.
  • Il P.M. può impugnare la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater anche prima della scadenza dei termini di prescrizione (art. 606 c.p.p.), e la Cassazione può annullare senza rinvio se il vizio riguarda la violazione di poteri e limiti del giudice (carenza di contraddittorio/abnormità).
  • Nei casi in cui sorgano dubbi sul computo dei termini collegati alla prescrizione o alle ricerche dell'imputato, occorre anzitutto risolvere la regolarità procedurale (contraddittorio e corretta imputazione); solo dopo eventuale ripetizione degli atti si potrà definire correttamente il calcolo dei termini e delle pene.

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