Sentenza del 17/01/2020 n. 898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 12322/2016 per "errori di fatto risultanti dagli atti", sostenendo che la Corte avrebbe applicato l'art. 74, comma 3, della L. n. 342/2000 (variazioni entro il 31.12.1999) anzichè l'art. 74, comma 1 (attribuzione o modifica di rendita catastale successiva al 1.1.2000). La controversia originaria riguardava l'ICI 2004 per immobili in categoria D e la società deduceva inoltre l'assenza del perfezionamento della notifica dell'attribuzione della rendita catastale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha respinto la richiesta di correzione per errore materiale. Ha ritenuto che la lamentata presunta applicazione della norma errata non costituisce un errore percettivo evidente ricadente nella disciplina della revocazione (art. 395 c.p.c., n. 4) né un errore materiale rimediabile ex art. 287 c.p.c., ma una censura di merito e di interpretazione giuridica che richiederebbe argomentazioni e non è immediatamente evidente dal raffronto fra sentenza e atti. La società è stata condannata alle spese di giudizio a favore del Comune (Euro 3.000,00 competenze, Euro 200,00 esborsi, oltre spese generali e accessori) e si è dato atto degli ulteriori obblighi di contributo unificato ove dovuti.
Norme richiamate
L. n. 342/2000, art. 74, comma 1
Norma applicata dalla Corte per disciplinare l'attribuzione o modifica della rendita catastale successiva al 1.1.2000; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 1 al caso di specie.
L. n. 342/2000, art. 74, comma 3
Richiamata nella contestazione della ricorrente che asseriva che la Corte avrebbe applicato impropriamente il comma 3 (variazioni entro il 31.12.1999); la Corte ha escluso che tale errore sia stato commesso.
art. 391 bis c.p.c.
Norma invocata dalla ricorrente per la revocazione; richiede rigide condizioni per la riapertura del giudizio per errori di fatto straordinari.
art. 395 c.p.c., n. 4
Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti; la Corte ha precisato che tale errore deve essere evidente, decisivo e rilevabile ictu oculi dal raffronto tra sentenza e atti, non essendo questo il caso.
art. 287 c.p.c.
Riferimento alla correzione di errori materiali: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'operatività di tale rimedio ai soli difetti di rappresentazione grafica o di trascrizione tra la volontà del giudice e il testo, non a questioni di merito.
art. 378 c.p.c.
Richiamata in relazione alla memoria di udienza che la controparte aveva depositato; la Corte ha valutato il contenuto degli atti processuali presenti in causa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
Norme richiamate per l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ove dovuto.
Giurisprudenza di legittimità citata
Cass. sent. n. 816/2000; n. 572/2019; Sez. L. n. 844/2009; Sez. U. nn. 13181/2013; 2008/26022; Cass. n. 22569/2013
Richiami giurisprudenziali che definiscono i limiti della revocazione per errore di fatto e della correzione di errori materiali: l'errore revocatorio è un errore percettivo, evidente e decisivo, non un vizio di interpretazione giuridica.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) è rimedio eccezionale e opera solo se l'errore è assolutamente evidente e determinante; non può essere impiegata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o argomentazioni del giudice.
- La correzione di errori materiali (art. 287 c.p.c.) è limitata ai casi in cui vi sia un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la rappresentazione testuale (es. refusi, omissioni formali) e non può essere usata per modificare il contenuto sostanziale di una decisione.
- Quando si invoca la revocazione bisogna dimostrare che la decisione si fonda su un fatto la cui inesistenza è incontrovertibilmente provata dagli stessi atti; le contestazioni che richiedono indagini interpretative o rivalutazioni probatorie sono inammissibili.
- Se la motivazione della sentenza mostra chiaramente quale norma è stata applicata, la critica circa la sua (presunta) errata qualificazione normativa rischia di essere considerata un nuovo giudizio di merito e quindi inammissibile in sede di revocazione.
- Le spese e gli oneri procedurali (compenso e contributo unificato) possono essere posti a carico del ricorrente in caso di inammissibilità della revocazione; occorre valutarne l'impatto economico prima di proporre il rimedio.
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