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Sentenza

Sentenza n. 911/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento: quanto al ricorso n. 312 del 2025, a) della nota dell’A.S.L. di Salerno del 12.12.2024 avente ad oggetto “Controllo prescrizioni relative a prestazioni di Radiodiagnostica erogate nel 1° trimestre 2024” con cui, previo richiamo al D.C.A. 5/2017, non sono state ammesse al rimborso verso la ricorrente le prestazioni di Tomografia Assiale (codice 87.03, 87.03.1, 87.03.7, 87.03.8, 87.41, 87.41.1, 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3, 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6) “erogate in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare: 92.18.6, 92.11.6, 92.11.7”; b) del documento allegato alla nota sub a), contenente l’elenco dettagliato delle prestazioni erogate dalla ricorrente e non ammesse a rimborso e i corrispondenti importi per i mesi di gennaio 2024 (€ 16.796,96), febbraio 2024 (€ 17.204,61) e marzo 2024 (€ 17.569,87); c) delle eventuali e allo stato sconosciute richieste di emissione di note di credito per le prestazioni ritenute non rimborsabili di cui al sopra menzionato elenco; d) dei D.C.A. della Regione Campania n. 5/2017 e 71/2016 nella parte in cui prevedono che “La Regione Campania non riconoscerà e non retribuirà le prestazioni di Tomografia Assiale codici 87.03; 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6 eseguite in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni, alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET), 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitativo - 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quantitativo, afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare”; e) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso e contestuale pagamento di tutte le prestazioni erogate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 nella branca della Radiodiagnostica accreditata, senza alcuna decurtazione; quanto al ricorso n. 534 del 2025, a) della nota dell’A.S.L. di Salerno prot. n. 45134-2025 del 21.2.2025 avente ad oggetto “Controllo prescrizioni relative a prestazioni di Radiodiagnostica erogate nel 2° trimestre 2024” con cui, previo richiamo al D.C.A. 5/2017, non sono state ammesse al rimborso verso la ricorrente le prestazioni di Tomografia Assiale (codice 87.03, 87.03.1, 87.03.7, 87.03.8, 87.41, 87.41.1, 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3, 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6) “erogate in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare: 92.18.6, 92.11.6, 92.11.7”; b) del documento allegato alla nota sub a), contenente l’elenco dettagliato delle prestazioni erogate dalla ricorrente e non ammesse a rimborso e i corrispondenti importi per i mesi di aprile 2024 (€ 18.230,59), maggio 2024 (€ 17.098,37) e giugno 2024 (€ 15.956,20); c) delle ulteriori e allo stato sconosciute richieste di emissione di note di credito per le prestazioni ritenute non rimborsabili di cui al sopra menzionato elenco (aprile, maggio e giugno 2024); d) dei D.C.A. della Regione Campania n. 5/2017 e 71/2016 nella parte in cui prevedono che “La Regione Campania non riconoscerà e non retribuirà le prestazioni di Tomografia Assiale codici 87.03; 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6 eseguite in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni, alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET), 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitativo - 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quantitativo, afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare”; e) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso e contestuale pagamento di tutte le prestazioni erogate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 nella branca della Radiodiagnostica accreditata, senza alcuna decurtazione; quanto al ricorso n. 994 del 2025, a) della nota dell’A.S.L. di Salerno prot. n. 93757 del 29.4.2025 avente ad oggetto “Controllo prescrizioni relative a prestazioni di Radiodiagnostica erogate nel 3° trimestre 2024” con cui, previo richiamo al D.C.A. 5/2017, non sono state ammesse al rimborso verso la ricorrente le prestazioni di Tomografia Assiale (codice 87.03, 87.03.1, 87.03.7, 87.03.8, 87.41, 87.41.1, 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3, 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6) “erogate in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare: 92.18.6, 92.11.6, 92.11.7”; b) del documento allegato alla nota sub a), contenente l’elenco dettagliato delle prestazioni erogate dalla ricorrente e non ammesse a rimborso e i corrispondenti importi per i mesi di luglio 2024 (€ 15.444,63), agosto 2024 (€ 16.911,85) e settembre 2024 (€ 22.987,76); c) delle ulteriori e allo stato sconosciute richieste di emissione di note di credito per le prestazioni ritenute non rimborsabili di cui al sopra menzionato elenco (luglio, agosto e settembre 2024); d) dei D.C.A. della Regione Campania n. 5/2017 e 71/2016 nella parte in cui prevedono che “La Regione Campania non riconoscerà e non retribuirà le prestazioni di Tomografia Assiale codici 87.03; 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6 eseguite in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni, alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET), 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitativo - 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quantitativo, afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare”; e) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso e contestuale pagamento di tutte le prestazioni erogate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 nella branca della Radiodiagnostica accreditata, senza alcuna decurtazione; quanto al ricorso n. 1254 del 2025, a) della nota dell’A.S.L. di Salerno prot. n. 0116010-2025 del 28.5.2025 avente ad oggetto “Controllo prescrizioni relative a prestazioni di Radiodiagnostica erogate nel 4° trimestre 2024” con cui, previo richiamo al D.C.A. 5/2017, non sono state ammesse al rimborso verso la ricorrente le prestazioni di Tomografia Assiale (codice 87.03, 87.03.1, 87.03.7, 87.03.8, 87.41, 87.41.1, 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3, 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6) “erogate in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare: 92.18.6, 92.11.6, 92.11.7”; b) del documento allegato alla nota sub a), contenente l’elenco dettagliato delle prestazioni erogate dalla ricorrente e non ammesse a rimborso e i corrispondenti importi per i mesi di ottobre 2024 (€ 12.783,99), novembre 2024 (€ 6.963,98) e dicembre 2024 (€ 3.540,93); c) delle ulteriori e allo stato sconosciute richieste di emissione di note di credito per le prestazioni ritenute non rimborsabili di cui al sopra menzionato elenco (ottobre, novembre e dicembre 2024); d) dei D.C.A. della Regione Campania n. 5/2017 e 71/2016 nella parte in cui prevedono che “La Regione Campania non riconoscerà e non retribuirà le prestazioni di Tomografia Assiale codici 87.03; 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6 eseguite in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni, alla prescrizione e all’erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET), 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitativo - 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quantitativo, afferenti alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare”; e) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso e contestuale pagamento di tutte le prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 nella branca della Radiodiagnostica accreditata, senza alcuna decurtazione; quanto al ricorso n. 1774 del 2025, come integrato dai motivi aggiunti depositati in data 9.12.2025, per l'annullamento: a) della delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 1428 del 29.9.2025 "DGRC 757/2024 - Macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale -ADEMPIMENTI" con cui sono state approvate le tabelle relative alla determinazione delle premialità per gli anni 2023, 2024 e 2025 di cui alla D.G.R.C. 757/2025 e s.m.i., nella parte in cui risulta lesiva per la ricorrente; b) delle tabelle approvate e allegate alla predetta delibera e in particolare dell'allegato 1 "Indicatori_AllB_Tracciato_di_rilevazione_anno_2024_25_09_2025_13_35_35_734" e 5 "_All5-Premialità_radiologia_25_09_2025_13_38_37_228", con i quali sono stati specificati, per le predette annualità, i tetti base per la Branca di Radiodiagnostica e gli indicatori premiali con le annesse graduatorie, nella parte in cui vengono attribuiti n. 15 (in luogo di n. 18) punti al centro ricorrente, con contestuale riduzione (e non invarianza) del budget assegnato per il 2025; c) ove occorra e se e in quanto lesivi, dei seguenti atti, richiamati nella delibera sub a), ovvero: della delibera di G.R. Campania n. 175 del 02.04.2025 (con cui sono stati approvati i nuovi schemi dei contratti, incluso quello definitivo 2024 e provvisorio 2025 per la radiodiagnostica), dell'allegato A/3 alla citata DGR 175/2025 (schema del contratto di Radiodiagnostica); delle delibere dell’A.S.L. di Salerno n. 1496 del 01.10.2024 (con cui sono state stabilite due distinte tabelle, una per l'annualità 2023 e l'altra per il 2024, con annessi punteggi attribuiti a ciascuna struttura accreditata per singola Branca), n. 100 del 25.02.2025 (di presa d'atto dei limiti di spesa 2024 e 2025), e 545 dell'11.04.2025 (di presa d'atto degli schemi contrattuali); della nota prot. 3600 dell'11.02.2025 (richiesta dati ai centri accreditati); dei verbali dei tavoli tecnici tenuti con le associazioni di categoria in data 27.03.2025, 09.07.2025 e 11.09.2025 e delle risultanze trasmesse a queste ultime associazioni con PEC del 07.07.2025; della PEC n. 149051 del 09.07.2025 con cui sono state trasmesse alle strutture i punteggi e le tabelle con gli indicatori di performance, nonché della nota prot. 3600 dell'11.02.2025 con la quale sono state richiesti i documenti probatori sotto minaccia di attribuzione del punteggio minimo; d) della delibera del direttore generale dell'A.S.L. di Salerno n. 1610 del 30.10.2025 "Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti dispesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Diabetologia, FKT - Esercizio 2024 e in via provvisoria Esercizio 2025" e dell'Allegato n. 5 relativo ai tetti di spesa per la Radiodiagnostica nella parte in cui ha riconosciuto a Check Up s.r.l. il tetto provvisorio 2025 per un importo di € 1.741.106, con la decurtazione di € 309.325 (di cui € 102.522 sul tetto base 2024); e) del decreto dirigenziale Regione Campania n. 26 del 26.10.2025 (BURC n. 76 del 27.10.2025) contenente il consuntivo 2024 dei limiti di spesa per l'Assistenza Specialistica Ambulatoriale e dell'Allegato 2.5 relativo alla Radiodiagnostica, nella parte in cui sottrae a Check UP s.r.l. € 181.517 "per altri controlli", attribuendo per l'effetto allo stesso un fatturato di € 2.000.974,31 per il 2024, con conseguente "sottoutilizzo" di budget; f) della nota prot. ASLSA/0230936/2025 del 04.11.2025 con la quale l'A.S.L. di Salerno ha invitato il centro ricorrente a stipulare il contratto provvisorio per il 2024 e il definitivo 2025 sulla scorta dei dati di cui alle delibere del direttore generale n. 1610/2025 e 1428/2025 e del DD Regione Campania 26/2025, entro il giorno 10.11.2025; g) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo, cognito e non cognito.

Giustizia amministrativa202500534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note dell'A.S.L. di Salerno di non ammissione a rimborso di prestazioni di tomografia assiale effettuate in concomitanza o entro sette giorni da prestazioni PET, nonché atti regionali e aziendali di determinazione dei punteggi premiali e dei tetti di spesa 2024-2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto quattro ricorsi contro le note con cui l'A.S.L. di Salerno, per i quattro trimestri del 2024, ha escluso dal rimborso prestazioni di tomografia assiale eseguite in concomitanza o nei sette giorni precedenti o successivi a prestazioni PET, in applicazione dei D.C.A. n. 71/2016 e n. 5/2017. Ha inoltre impugnato direttamente tali decreti e chiesto l'accertamento del diritto al pagamento integrale delle prestazioni. I motivi dedotti comprendevano: difetto di motivazione e di istruttoria tecnico-scientifica dei decreti; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; asserita incompatibilità della disciplina con la minimizzazione dell'esposizione alle radiazioni e con le esigenze cliniche dei pazienti, soprattutto oncologici; arbitrarietà della subordinazione della deroga alla prescrizione del medico e all'indicazione della necessità e urgenza; illegittimità dell'applicazione della disciplina in assenza di espresso richiamo nei contratti di accreditamento; violazione dell'affidamento e illegittima trasformazione del mancato pagamento in una penale o decurtazione del tetto di struttura. Con il ricorso n. 1774/2025, integrato da motivi aggiunti, la società ha impugnato gli atti con cui l'A.S.L. le aveva attribuito 15 anziché 18 punti nell'indicatore C7 della premialità, collocandola nel gruppo soggetto a decurtazione del 5% del tetto di spesa, nonché la conseguente determinazione del budget 2025. Ha sostenuto che il calcolo dell'indicatore avrebbe dovuto includere anche le prestazioni non remunerate per inappropriatezza, che la comunicazione provvisoria di un diverso punteggio aveva ingenerato affidamento, che la riduzione del budget era retroattiva e che la clausola di salvaguardia imposta nei contratti violava il diritto di difesa, il principio di legalità e la buona fede.

La decisione

Il TAR ha riunito i cinque ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha ritenuto tempestiva e legittimata la costituzione dell'Avvocatura dello Stato, poiché la cessazione dell'organo commissariale non elimina il patrocinio erariale né la trasferibilità dei rapporti giuridici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I ricorsi nn. 312, 534, 994 e 1251 sono stati dichiarati irricevibili nella parte relativa all'impugnazione dei D.C.A. nn. 71/2016 e 5/2017: tali atti avevano contenuto immediatamente lesivo e dettagliato per le strutture accreditate e dovevano essere impugnati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC. Le successive note dell'A.S.L. non hanno riaperto il termine. Per la parte relativa alle note di controllo, i ricorsi sono stati respinti: esse applicavano vincolativamente la disciplina dei decreti commissariali e la ricorrente non aveva dedotto vizi autonomi. Il TAR ha comunque ritenuto infondate anche le censure di merito. I decreti esplicitavano la ratio della disciplina, fondata sull'erogazione integrata PET/TC mediante apparecchiature ibride, sull'esigenza di una tariffa unica e omnicomprensiva, sul contenimento della spesa sanitaria e sull'allineamento alla disciplina di altre Regioni. La regola dei sette giorni non era assoluta: la prestazione ulteriore poteva essere prescritta ed erogata in caso di necessità e urgenza mediante seconda ricetta, specifica motivazione e responsabilità del medico prescrittore. Tale meccanismo è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, idoneo a bilanciare tutela della salute e contenimento della spesa, e non lesivo del principio di minimizzazione delle radiazioni. L'assenza di un espresso richiamo dei decreti nei contratti non impediva la loro applicazione, né configurava una penale o un'integrazione contrattuale indebita. Il ricorso n. 1774/2025 e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il punteggio C7 di -1 era corretto perché le prestazioni per euro 181.517 non erano state semplicemente assoggettate a regressione tariffaria, ma non erano state riconosciute a monte per violazione della disciplina sull'appropriatezza; esse non potevano quindi essere computate come fatturato o produzione extratetto, altrimenti il sistema avrebbe premiato prestazioni non remunerabili. La comunicazione del 9 luglio 2025 aveva natura provvisoria e non poteva fondare un affidamento tutelabile. È stata ritenuta legittima anche la clausola di salvaguardia, quale espressione di un potere autoritativo generale e strumento di garanzia della sostenibilità del servizio sanitario e dei livelli essenziali di assistenza. La riduzione del budget 2025 non è stata considerata retroattiva né illegittima per il momento della sua adozione, poiché applicava una metodologia regionale già prevista, conosciuta dagli operatori e riferita ai dati degli esercizi precedenti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità, complessità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • D.C.A. Regione Campania n. 71/2016

    La Regione Campania non riconoscerà e non retribuirà le prestazioni di Tomografia assiale [...] eseguite in concomitanza o nell’arco dei precedenti o successivi 7 giorni [...] alla prescrizione e all’erogazione di [...] PET.

    Il decreto introduce una regola di non remunerabilità delle prestazioni TAC effettuate nel periodo considerato, salva la deroga per necessità e urgenza documentata dal medico prescrittore.

  • D.C.A. Regione Campania n. 5/2017

    Il medico prescrittore, solo qualora vi siano condizioni di necessità ed urgenza [...] dovrà prescrivere in ogni caso una seconda ricetta, inserendo, sotto la sua diretta responsabilità, una nota specifica e solo in tal caso consentirne l’erogazione.

    La disciplina integra e precisa il D.C.A. n. 71/2016, imponendo una seconda ricetta e una motivazione specifica per derogare alla regola dei sette giorni.

  • art. 158 d.lgs. 101/2020

    Il principio di minimizzazione dell'esposizione alle radiazioni non risulta violato dalla disciplina regionale, che consente l'esecuzione ravvicinata degli esami quando sussistano necessità e urgenza adeguatamente motivate.

  • art. 15 D.P.C.M. 12 gennaio 2017

    La necessità che la prescrizione provenga dal medico di medicina generale o da figura equiparata deriva dalla normativa generale e non dai decreti commissariali impugnati.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate e la clausola di salvaguardia si inseriscono nel sistema di programmazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate.

  • art. 24 Cost.

    La clausola di salvaguardia non ha concretamente impedito l'accesso alla tutela giurisdizionale, poiché la società ha potuto ottenere lo scrutinio delle proprie censure senza sottoscrivere il contratto.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati dall'applicazione della metodologia regionale di premialità e determinazione dei tetti di spesa.

  • artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione, partecipazione e istruttoria relative agli atti di premialità non sono state ritenute fondate.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo generale che impone prescrizioni puntuali e immediatamente incidenti sulla posizione degli operatori economici è immediatamente lesivo e deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione; gli atti applicativi successivi non riaprono il termine per contestare direttamente l'atto presupposto.
  • La disciplina regionale che esclude la remunerazione di prestazioni TAC eseguite entro sette giorni da prestazioni PET è ragionevole e proporzionata quando persegue il coordinamento tariffario e il contenimento della spesa, favorisce l'erogazione integrata PET/TC e consente comunque la deroga in caso di necessità e urgenza mediante prescrizione separata e motivazione specifica del medico.
  • L'assenza di un espresso richiamo, nei contratti con le strutture sanitarie accreditate, a una disciplina commissariale immediatamente efficace non impedisce all'amministrazione di applicarla, quando l'atto generale vincola il sistema di remunerazione e l'operatore professionale ne doveva conoscere il contenuto; il mancato pagamento non costituisce per ciò solo una penale contrattuale.
  • Ai fini del calcolo di un indicatore premiale basato sul fatturato o sulla produzione extratetto, non possono essere computate prestazioni non riconosciute a monte perché rese in violazione della disciplina sull'appropriatezza: includerle trasformerebbe il sistema premiale in un incentivo a condotte non remunerabili.
  • Una comunicazione provvisoria del punteggio o della posizione in graduatoria non genera affidamento tutelabile sulla sua stabilità definitiva, se il procedimento di determinazione dei tetti e delle premialità deve ancora concludersi.
  • La clausola di salvaguardia inserita nei contratti delle strutture sanitarie accreditate costituisce espressione di una determinazione autoritativa generale e può subordinare la prosecuzione del rapporto all'accettazione dei limiti finanziari del servizio sanitario, in funzione della tutela dei livelli essenziali di assistenza, senza integrare necessariamente una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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