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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22855/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto tardiva la memoria depositata nell'interesse di uno dei ricorrenti, perché non rispettosa del termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza/sentenza di legittimità dolendosi della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità. La difesa sosteneva, in sostanza, che l'appello fosse stato erroneamente ritenuto generico. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione: i motivi di appello non contenevano puntuali censure alla sentenza impugnata, ma si risolvevano in affermazioni generiche e assertive, senza consentire di individuare con precisione i rilievi mossi al provvedimento. È stata inoltre considerata tardiva la memoria presentata nell'interesse di uno dei ricorrenti, depositata solo il giorno prima dell'udienza e quindi oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    La memoria presentata nell'interesse di uno dei ricorrenti è stata ritenuta tardiva perché depositata il giorno prima dell'udienza e quindi oltre il termine previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il motivo è specifico solo se contiene una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata; non è sufficiente una generica riproposizione di doglianze assertive.
  • La mancanza di specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, per genericità o indeterminatezza delle ragioni dedotte, sia in senso estrinseco, quando difetti la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Un'impugnazione è inammissibile quando non si confronta con la complessità argomentativa della decisione censurata e non assolve la funzione tipica di critica motivata.
  • Le memorie nel procedimento di legittimità devono essere depositate nel rispetto del termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.; il deposito tardivo ne impedisce la considerazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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