Cassazione Civile, Ordinanza n. 31533/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo e ha rigettato il primo motivo così come riqualificato. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il valore dichiarato di alcuni immobili acquistati da una società cooperativa, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale e applicando sanzioni, sul presupposto della decadenza dalle agevolazioni fiscali per mancata rivendita entro tre anni. L'atto impugnato era stato emesso in sostituzione di un precedente atto ritenuto viziato formalmente. La contribuente ha contestato: 1) la motivazione della sentenza d'appello sul punto dell'autotutela sostitutiva, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo insufficiente e non pertinente; 2) l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla carenza di motivazione del nuovo avviso, alla mancata prova del presupposto di fatto e alla dedotta inesistenza del valore di acquisto indicato dall'Ufficio; 3) la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era sufficiente a spiegare la legittimità dell'autotutela sostitutiva e il richiamo all'atto sostituito, ma ha accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sul vizio del nuovo avviso e sulla sua motivazione, con conseguente assorbimento del terzo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha riqualificato il primo motivo, formalmente riferito al n. 5, come denuncia di motivazione apparente/carenza di motivazione ai sensi del n. 4, e ha esaminato gli altri motivi sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sul motivo di appello autonomo integra vizio denunciabile in cassazione quando la questione non risulta logicamente assorbita da altra statuizione della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; il vizio ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi e controllabile il percorso logico-giuridico.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale" e non può essere meramente apparente o incomprensibile.
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando presupposti di fatto e ragioni giuridiche; nel caso concreto il richiamo all'atto sostituito è stato ritenuto sufficiente, ma resta necessario valutare la motivazione del nuovo avviso impugnato.
artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per l'imposta di registro, la completezza motivazionale dell'avviso va verificata anche alla luce delle norme che disciplinano rettifica e liquidazione dell'imposta.
art. 68 d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287
Richiamato dalla parte ricorrente quale parametro violato in relazione alla motivazione e all'esercizio dell'autotutela sostitutiva.
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994
Richiamato dalle Sezioni Unite come base del potere di autotutela tributaria.
d.m. n. 37 del 1997
Richiamato come disciplina attuativa dell'autotutela tributaria.
artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000
Richiamati come disciplina dell'autotutela tributaria con decorrenza dal 18 gennaio 2024.
artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.
Individuati come fondamento costituzionale del potere di autotutela tributaria, finalizzato alla corretta esazione dei tributi.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite; il motivo è stato però assorbito.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di liquidazione delle spese processuali.
art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130
Indicato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo formalmente, non consente di ricostruire la ratio decidendi o rende impossibile il controllo logico-giuridico della decisione; in tal caso si configura nullità della sentenza.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello autonomo integra vizio processuale quando la questione non è stata assorbita da una statuizione incompatibile e resta distinta rispetto ai temi effettivamente decisi.
- Nel giudizio tributario il potere di autotutela sostitutiva può legittimare la rimozione dell'atto impositivo viziato e la sua sostituzione, ma l'atto nuovo deve essere comunque scrutinato nella sua autonoma motivazione e nei presupposti di fatto e diritto posti a base della pretesa.
- Il richiamo all'atto sostituito può essere sufficiente a giustificare la continuità della pretesa quando il contribuente abbia piena conoscenza del contenuto e non alleghi dissonanze tali da comprimere il diritto di difesa; resta però distinta la verifica sulla legittimità del nuovo avviso.
- Quando il giudice di legittimità accerta un'omessa pronuncia su una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito o cassare con rinvio secondo i criteri di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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