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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4884/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 3 marzo 2023 che ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre condanne pregresse: 1) ricettazione (art. 648 c.p.) del 24/12/2013, giudicata dal Tribunale di Como; 2) appropriazione indebita (art. 646 c.p.) commessa successivamente a ottobre 2013, giudicata dalla Corte d'appello di Bologna; 3) possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) del 20/11/2018, giudicata dalla Corte d'appello di Venezia. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione: dopo avere fissato la pena base, il giudice dell'esecuzione avrebbe quantificato gli aumenti per i reati posti in continuazione senza fornire motivazione specifica per ciascun aumento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di aumenti di pena di entità modesta e di una pena complessiva prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice dell'esecuzione si attenua e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può risultare motivazione sufficiente. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque indicato la pena base e calcolato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, che risultavano molto modesti rispetto ai minimi edittali. Per questi motivi il ricorso è stato respinto (inammissibile). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (si segnala la correzione di un errore di calcolo della pena con provvedimento dell'8 marzo 2023).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione per cumulare più condanne; principio che impone al giudice di individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare gli aumenti per i reati satellite

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione, uno dei reati oggetto della continuazione

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita, uno dei reati oggetto della continuazione

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, uno dei reati oggetto della continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze rilevanti). La Corte afferma che il richiamo a questi criteri può essere sufficiente quando la pena inflitta è molto vicina al minimo edittale; invece la motivazione deve essere più dettagliata quando il giudice si discosta dal minimo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'imposizione delle spese processuali e per il versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o comunque improcedibile

Massime di principio

  • Nel caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato piu grave, fissare la pena base e calcolare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite
  • Se gli aumenti applicati ai reati satellite sono modesti e la pena complessiva risulta prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere sufficiente
  • Se il giudice si discosta in misura significativa dal minimo edittale o applica aumenti non modesti, deve motivare specificamente l'uso dei criteri di cui all'art. 133, indicando quali circostanze oggettive e soggettive hanno influito
  • La mera contestazione formale della mancata motivazione può risultare inammissibile se il provvedimento di merito ha comunque quantificato gli aumenti e questi sono chiaramente modesti rispetto ai minimi previsti
  • Errori materiali nel calcolo della pena possono essere corretti con successivo provvedimento di rettifica
  • In caso di ricorso inammissibile o infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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