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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33158/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il soggetto che aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello ha poi rinunciato al ricorso prima della decisione. Anche i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e delle accettazioni, sottoscritte dai rispettivi difensori, e ha quindi preso atto dell'intervenuta estinzione del giudizio di legittimità. La lite originaria non è ricostruibile oltre il dato, presente nel testo, del coinvolgimento di una compagnia assicuratrice e di altri soggetti nel giudizio di appello e cassazione; ciò che rileva ai fini della decisione è esclusivamente la rinuncia concordata al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso e i controricorrenti hanno accettato ritualmente la rinuncia. Non ha pronunciato sulle spese, disponendo che nulla fosse statuito in ragione dell'adesione alla rinuncia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    disciplinante la rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta rituale nel caso concreto

  • art. 391 c.p.c.

    base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia accettata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte, richiamando la giurisprudenza, esclude il raddoppio del contributo unificato perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se risulta l'adesione alla rinuncia.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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