Sentenza n. 924/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi della SUAM alla richiesta di revisione dei prezzi relativa a una convenzione quadro e al contratto attuativo del Lotto 4
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due note con cui la SUAM aveva respinto la richiesta di revisione della tariffa oraria per servizi di vigilanza non armata, chiedendo l’aumento da € 15,01 a € 17,68 a decorrere dal 1° dicembre 2024, nonché l’annullamento della lettera di invito e del contratto ove interpretati come ostativi alla revisione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, della l. n. 241/1990 e degli artt. 1374 e 1375 c.c., oltre a eccesso di potere, sostenendo che il secondo rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, intervenuto il 16 febbraio 2024 a breve distanza dal precedente rinnovo del 30 maggio 2023 e con effetti retroattivi, costituisse un evento eccezionale e imprevedibile idoneo a giustificare la revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Ha contestato che la SUAM avesse applicato l’art. 13 della convenzione, relativo alla revisione ordinaria dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), prevedendo il blocco del prezzo per i primi dodici mesi. Con il secondo motivo ha censurato, in via subordinata e cautelativa, le condizioni speciali di contratto ove considerate ostative alla revisione ex art. 106, comma 1, lett. c), deducendo altresì violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto. Con il terzo motivo ha invocato gli artt. 11 e 60 del d.lgs. n. 36/2023, ritenuti espressivi di un generale obbligo di riequilibrio e rinegoziazione secondo buona fede.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo corretto il diniego della SUAM. L’istanza della ricorrente non richiamava specificamente l’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, ma chiedeva genericamente l’attivazione del procedimento di revisione della tariffa, richiamando il rinnovo del CCNL, alcune tabelle ministeriali e precedenti giurisprudenziali senza fornire elementi sufficienti per dimostrare l’analogia delle fattispecie. La SUAM ha quindi legittimamente ricondotto la richiesta all’art. 13 della convenzione, che prevedeva prezzi invariabili per i primi dodici mesi e la successiva possibile revisione secondo l’indice ISTAT indicato. Il giudice ha distinto la revisione prezzi, finalizzata al riequilibrio del rapporto, dalle varianti in corso d’opera disciplinate dall’art. 106, comma 1, lett. c), che riguardano modifiche delle prestazioni e sono connesse a uno specifico interesse della stazione appaltante nell’esercizio dello ius variandi; tale disposizione non può essere utilizzata dall’appaltatore per ottenere la modifica di prezzi ritenuti non più remunerativi. Anche la censura relativa alla buona fede è stata respinta, rilevando che la ricorrente aveva sottoscritto la convenzione e confermato l’offerta senza riserve, in un momento in cui gli effetti dei rinnovi contrattuali erano prospettabili. È stata inoltre respinta la censura fondata sul d.lgs. n. 36/2023: gli artt. 11 e 60 non risultavano applicabili retroattivamente a un rapporto sorto sotto il d.lgs. n. 50/2016 e il precedente invocato non aveva affermato un principio di revisione retroattiva dei prezzi. Il TAR ha precisato che l’amministrazione non aveva escluso in assoluto ogni riequilibrio, ma aveva ricondotto la richiesta nei limiti della disciplina pattizia dell’art. 13 della convenzione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106 d.lgs. 50/2016
Il testo della sentenza richiama il comma 1, lett. a) e c), non riportando il testo integrale della disposizione.
La revisione prezzi prevista dalla disciplina pattizia e riconducibile alla lett. a) è distinta dalle modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera disciplinate dalla lett. c). Quest’ultima non costituisce lo strumento per ottenere, su iniziativa dell’appaltatore, l’adeguamento di prezzi divenuti non remunerativi.
art. 13 della convenzione quadro
Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, la SUAM potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, in considerazione della variazione percentuale dell’indice Istat Prezzi alla Produzione dei Servizi – Servizi di vigilanza e investigazione.
La clausola disciplina la revisione ordinaria dei prezzi, subordinandola al decorso dei primi dodici mesi e alla procedura convenzionale; le richieste di revisione in aumento producono effetti sugli ordinativi emessi successivamente al provvedimento di accettazione.
artt. 1374 e 1375 cod. civ.
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione all’integrazione del contratto e agli obblighi di buona fede, ma il TAR ha escluso la violazione dedotta, valorizzando la sottoscrizione del contratto e la conferma dell’offerta senza riserve.
artt. 11 e 60 d.lgs. 36/2023
Non fondano un principio di applicazione retroattiva della revisione prezzi ai rapporti sorti sotto il d.lgs. n. 50/2016; il rapporto resta disciplinato dalla normativa e dalle clausole applicabili al momento della sua instaurazione.
art. 97 Cost.
Il parametro del risultato è richiamato quale principio generale applicabile anche a una lex specialis adottata sotto la previgente disciplina codicistica, senza implicare una revisione retroattiva dei prezzi.
Massime di principio
- La revisione dei prezzi, finalizzata al riequilibrio economico del contratto, è istituto distinto dalle varianti in corso d’opera: la disciplina delle modifiche contrattuali riconducibili all’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 non può essere utilizzata dall’appaltatore per ottenere l’aumento di corrispettivi divenuti non remunerativi.
- Quando la lex specialis o il contratto prevedono che i prezzi restino invariati per un determinato periodo iniziale e disciplinano successivamente la revisione secondo specifici parametri e procedure, la stazione appaltante può rigettare una richiesta formulata prima della scadenza di tale periodo, se essa è riconducibile alla revisione ordinaria prevista dalla clausola.
- La qualificazione della domanda di revisione deve essere valutata anche alla luce del contenuto concreto dell’istanza dell’operatore economico: una richiesta generica di attivazione della revisione tariffaria, priva di uno specifico richiamo alla fattispecie normativa invocata e di adeguati elementi di analogia rispetto ai precedenti citati, può essere legittimamente ricondotta alla disciplina pattizia ordinaria.
- La sottoscrizione del contratto e la conferma dell’offerta senza riserve, in presenza di circostanze economiche prospettate come imprevedibili ma già conoscibili o valutabili al momento della stipulazione, possono escludere la violazione degli obblighi di buona fede imputata alla stazione appaltante.
- Gli artt. 11 e 60 del d.lgs. n. 36/2023 non determinano, di per sé, l’applicazione retroattiva della disciplina del riequilibrio contrattuale ai rapporti sorti sotto il d.lgs. n. 50/2016.
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