Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2023 che aveva concesso la semilibertà in via definitiva ma aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 47 ord. pen.) e vizi di motivazione: si contestava che il Tribunale non avesse valutato correttamente gli elementi positivi emersi (comportamento, relazioni U.e.p.e.) e avesse espresso una prognosi sfavorevole ingiustificata sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito una motivazione conforme ai principi di diritto: la decisione è basata su un giudizio prognostico fondato sulla valutazione della personalità e del rischio di recidiva, ancorato anche alla precedente sentenza di condanna (partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione). La Corte ha sottolineato che il Tribunale può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali quando il reato e la capacità criminale rendono probabile il rischio di recidiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso invocava le lettere b) ed e) ma la Corte ha valutato la fondatezza delle censure avendo riguardo al sindacato limitato della legittimità.
art. 47 ord. pen.
Riferimento normativo utilizzato in relazione alle misure alternative alla detenzione; la Corte ricorda che il giudice deve fondare la decisione su un esame individualizzato della personalità e motivare specificamente il giudizio prognostico.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per gravare il ricorrente delle spese.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1, n. 775 del 06/12/2013; Sez.1, n. 33287 del 11/06/2013; Sez.1, n. 10586 del 08/02/2019; Sez.1, n. 22443 del 17/01/2019)
Principi stabiliti: la concessione delle misure alternative richiede motivazione che dimostri l'esame della personalità basato su elementi scientifici e la considerazione di tutti gli elementi di legge; l'assenza di ammissione degli addebiti non è necessariamente ostativa, e il Tribunale può richiedere ulteriori periodi di osservazione quando permangono indicazioni di elevata capacità criminale o contiguità con ambienti delinquenziali.
Massime di principio
- Il giudice delle misure alternative deve esprimere un giudizio prognostico motivato sull'evoluzione della personalità del condannato, fondato su esami e relazioni specifiche; la motivazione deve mostrare il riferimento puntuale agli elementi emersi.
- La mancata ammissione delle responsabilità da parte del condannato non costituisce di per sé motivo ostativo all'affidamento in prova; rileva invece l'atteggiamento e l'evoluzione della personalità dopo il fatto.
- Quando sussistono indizi di elevata capacità criminale o collegamenti con ambienti delinquenziali, il Tribunale può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere misure alternative.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare le decisioni del Tribunale di sorveglianza, controlla il rispetto delle regole logiche e la conformità ai canoni legali della motivazione: se la motivazione è coerente e adeguata, il rigetto delle misure alternative viene confermato.
- Chi propone ricorso per cassazione contro il rigetto di misure alternative rischia di essere condannato alle spese processuali se le censure sono ritenute infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23928/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23929/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23930/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23932/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23933/2024 del 17/06/2024
- Sentenza penale · 17 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23934/2024 del 17/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →