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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34665/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto; il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema SICID non provassero una valida comunicazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso non consentiva una chiara ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali. Ha inoltre osservato che, comunque, la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Corte: per le opposizioni ai decreti di pagamento in materia di spese di giustizia opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Di conseguenza, anche a voler ritenere non provata una rituale comunicazione, l’opposizione risultava comunque tardiva rispetto al termine lungo. La Corte ha quindi confermato, in sostanza, la tardività dell’opposizione e non ha regolato le spese di legittimità, né ha disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato si propone ai sensi di questa norma.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile nei modi previsti.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    "sono regolate dal rito sommario"

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono soggette al rito sommario, con conseguente assimilazione del provvedimento all’ordinanza appellabile ex art. 702-quater c.p.c.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per affermare l’equiparazione del decreto opponibile all’ordinanza del giudice monocratico, con regime impugnatorio coerente con il rito sommario.

  • Corte cost. n. 106/2016

    Richiamata per il principio secondo cui all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità della comunicazione del decreto; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio relativo alla comunicazione/conoscibilità dell’atto; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, resta applicabile il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.
  • La mancata prova di una rituale comunicazione non esonera l’opponente dal rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c., quando il provvedimento abbia natura decisoria e definitiva.
  • Nel ricorso per cassazione è necessaria una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa; la sua totale omissione integra causa autonoma di inammissibilità.
  • La censura per violazione dell’onere della prova non è decisiva se, comunque, dalla corretta applicazione del regime dei termini di impugnazione discende la tardività dell’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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