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Sentenza

Sentenza n. 15946/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7584/2025 pubblicata il 26/06/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 e disposto il pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 7584/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato perché non impugnata dal Ministero. Il titolo aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato, e a pagare al procuratore antistatario la metà delle spese di lite, liquidate per intero in 1.303 euro oltre IVA e CPA. Nonostante la rituale e tempestiva notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva inizialmente eseguito le statuizioni. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha pagato le spese processuali distratte con bonifico dell'8 maggio 2026 per 1.392,65 euro; il ricorrente ha quindi dichiarato cessato l'interesse all'esecuzione di quel capo e ha insistito per l'ottemperanza relativa alla Carta del docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di ottemperanza relativa alle spese processuali, essendo intervenuto il pagamento di 1.392,65 euro. Ha accolto per il resto il ricorso: il titolo è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni; il Ministero è rimasto inadempiente alla statuizione principale. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro oltre interessi o rivalutazione secondo il titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di mancata esecuzione nel termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Non ha applicato subito le penalità di mora, riservandone l'eventuale decisione a una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza, nei termini così delimitati, deve essere accolta, in quanto con la stessa viene chiesto di dare esecuzione ad una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

    La tutela in ottemperanza è accordata per assicurare l'esecuzione del giudicato del giudice ordinario rimasto inadempiuto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.

    La penalità di mora non è disposta automaticamente: il giudice può applicarla, su richiesta della parte, se l'inadempimento persiste oltre il termine assegnato per l'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Nel caso deciso, l'azione di ottemperanza è stata esaminata dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare in ottemperanza l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio applicabile e l'amministrazione non abbia adempiuto.
  • Se l'amministrazione adempie in corso di giudizio a una delle statuizioni del titolo, viene meno l'interesse alla decisione sulla relativa domanda di ottemperanza, mentre il giudizio prosegue per i capi rimasti ineseguiti.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza di quel termine, su richiesta della parte.
  • La penalità di mora non è necessariamente applicata con la pronuncia che ordina l'ottemperanza: può essere riservata a una successiva richiesta qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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