Cassazione Penale, Ordinanza n. 28241/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
I due ricorsi, proposti congiuntamente contro la sentenza della Corte di appello di Roma, riguardavano: per il primo ricorrente, un tentato furto di autovettura e la contestazione della legittimazione a proporre querela da parte del soggetto che aveva sporto querela; per il secondo ricorrente, una tentata rapina impropria, con richiesta di riqualificazione del fatto in concorso nel reato di furto. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizi di motivazione, ma la Corte rileva che le doglianze erano in gran parte già dedotte in appello e riproponevano una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla legittimazione a querelare, poiché il possessore/utilizzatore del veicolo rubato è persona offesa dal furto. Quanto al secondo motivo, ha escluso che in cassazione possa chiedersi una rivalutazione delle prove per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa qualificazione giuridica non sostenuta da un vizio deducibile nei limiti del giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 120 c.p.p.
Richiamato in relazione alla legittimazione a proporre querela della persona offesa.
art. 336 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione del querelante.
art. 624 c.p.
Evocato indirettamente attraverso il riferimento al furto e alla persona offesa dal reato.
art. 628 c.p.
Evocato indirettamente attraverso il riferimento alla tentata rapina impropria.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, la persona offesa non coincide solo con il proprietario, ma anche con il soggetto che abbia un possesso o una relazione di fatto con la cosa sottratta; tale soggetto è legittimato a proporre querela.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La censura che riproduca questioni già dedotte e motivate nel giudizio di appello, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, può essere dichiarata inammissibile.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può tradursi in una mera rivalutazione del compendio probatorio, se non si allega un effettivo errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
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