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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35766/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’addebito in fattura, da parte dell’operatore telefonico, di spese di spedizione ritenute non dovute. L’utente aveva chiesto la restituzione degli importi indebitamente pagati e il risarcimento dei danni; in primo grado era stata accolta la sola domanda restitutoria e rigettata quella risarcitoria, con condanna della società alle spese. In appello l’operatore otteneva la riforma limitatamente alla regolazione delle spese, che venivano compensate per ritenuta soccombenza reciproca. Il ricorrente per cassazione denunciava: 1) error in procedendo per difetto di motivazione della compensazione delle spese di primo grado, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato che il giudice di pace aveva già tenuto conto dell’accoglimento parziale e che non vi fosse vera soccombenza reciproca; 2) violazione degli artt. 91, 92, 115, 116, 132 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., perché il Tribunale avrebbe sindacato la condanna alle spese del primo giudice senza riformare nel merito la sentenza, disponendo comunque la compensazione totale senza considerare la sproporzione tra domanda accolta ed eccezioni disattese.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto la censura di motivazione infondata perché il vizio va desunto dalla sentenza in sé e non dal confronto con altri atti, e comunque la decisione impugnata era adeguatamente motivata. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il giudice d’appello aveva accolto solo il motivo relativo alle spese, quindi aveva parzialmente confermato la sentenza di primo grado; ha inoltre applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in più capi non integra soccombenza reciproca, ma consente la compensazione delle spese in presenza dei presupposti dell’art. 92 c.p.c. Ha quindi confermato la compensazione delle spese di merito e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione utilizzato per la trattazione del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    censura proposta come error in procedendo per asserito difetto di motivazione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per evidenziare il mancato rispetto degli oneri di specificità e indicazione degli atti rilevanti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come base normativa per la compensazione totale o parziale delle spese

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della domanda restitutoria per indebito

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, l’accoglimento solo parziale di una domanda unica ma articolata in più capi non integra automaticamente soccombenza reciproca; in tal caso il giudice può disporre la compensazione delle spese nei limiti dell’art. 92 c.p.c.
  • Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese non consente di riesaminare la valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
  • Il vizio di motivazione della sentenza deve emergere dal testo della decisione impugnata e non può essere costruito mediante confronto con altri atti processuali, salvo il rispetto degli specifici oneri di indicazione degli atti rilevanti.
  • La compensazione delle spese richiede la verifica della soccombenza effettiva nel processo complessivamente considerato e non può essere esclusa solo perché una delle domande della parte attrice sia stata accolta in misura non trascurabile.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributarioInadempimento
RamiProcesso civileConsumatoriObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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