Cassazione Civile, Ordinanza n. 00086/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società poi fallita per ottenere l’inefficacia di pagamenti, per complessivi euro 48.103,64, eseguiti in periodo sospetto in favore di una società creditrice. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha respinto l’impugnazione della creditrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre ordini di censure: primo, la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo che la notifica via PEC fosse invalida perché contenente file .p7m non leggibili senza specifici programmi, con firma digitale asseritamente scaduta, e che i documenti posti a base della decisione fossero stati prodotti tardivamente in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c.; secondo, la violazione delle norme processuali per avere i giudici di merito attribuito valenza probatoria alla contumacia della convenuta e per avere considerato, quale prova della scientia decoctionis, le espressioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla creditrice; terzo, la violazione dell’art. 67 l.fall., sostenendo che i pagamenti rientrassero nell’esercizio dell’impresa e nei termini d’uso, e che in ogni caso la conoscenza dello stato d’insolvenza non fosse stata provata in modo effettivo e specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la produzione in appello dei documenti relativi alla notificazione era ammissibile perché diretta a provare un fatto processuale, non il merito; ha inoltre ribadito che, nel processo telematico, la notifica tramite PEC con allegati firmati digitalmente in formato .p7m è valida, e che il destinatario, specie se società, deve dotarsi degli strumenti minimali per leggere la notifica conforme alle specifiche tecniche, salvo caso fortuito non allegato. Il secondo motivo è stato in parte inammissibile e per il resto infondato, perché la ricorrente non ha dedotto un omesso esame di fatti decisivi ma ha solo chiesto una rivalutazione del materiale istruttorio; la Corte ha confermato che la scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni, valorizzando i solleciti di pagamento, il mancato rispetto del piano di rientro e le dichiarazioni rese nel ricorso monitorio. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura dei fatti; la Corte ha ribadito che l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. opera solo per pagamenti di forniture di beni e servizi effettuati secondo termini d’uso consolidati e che l’onere della prova grava sull’accipiens, mentre nel caso concreto il pagamento era avvenuto solo a seguito di decreto ingiuntivo e quindi non era esente da revocatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione alla notificazione, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 160 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per la nullità della notificazione; la Corte esclude l’invalidità della notifica.
art. 3-bis, comma 4, L. 53/1994
Disciplina la notificazione telematica a mezzo PEC richiamata dalla ricorrente nel primo motivo.
art. 18 d.m. 44/2011
La Corte lo richiama per affermare che la notifica telematica deve avvenire mediante allegazione di documenti informatici nei formati consentiti.
art. 34 d.m. 44/2011
Costituisce il parametro regolamentare delle specifiche tecniche del processo telematico; la Corte afferma che non è stata provata alcuna violazione di tali specifiche.
art. 12 decreto dirigenziale 16/4/2014
La Corte lo richiama per affermare l’equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES nel processo telematico.
Regolamento UE n. 910/2014
È richiamato come base normativa dell’equivalenza e validità delle firme digitali nel contesto del processo telematico.
decisione di esecuzione n. 1506/2015
Richiamata quale fonte tecnica in tema di firme e formati digitali.
art. 345 c.p.c.
La Corte precisa che il divieto di nuovi mezzi di prova in appello non riguarda i documenti acquisiti per dimostrare la regolarità dell’attività processuale, come la notificazione.
art. 291 ss. c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo in relazione alla regolarità del processo, ma non determinano accoglimento.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione della contumacia e delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente esercitato il potere di valutazione delle presunzioni.
art. 161 c.p.c.
Richiamato quale conseguenza della dedotta nullità della notificazione, ma la censura è respinta.
art. 354 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per il vizio derivato dagli atti successivi alla notificazione; la Corte ne esclude l’applicazione nel caso concreto.
art. 67, comma 2, l.fall.
È la norma applicata per la revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto con consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
La Corte ne delimita l’ambito: l’esenzione riguarda pagamenti di beni e servizi eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, sulla base di prassi consolidate tra le parti, e non opera nel caso di pagamenti eseguiti a seguito di un decreto ingiuntivo e di un piano di rientro successivo all’inadempimento.
art. 67, comma 2 e 3, l.fall.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte conferma l’operatività della revocatoria e nega l’esenzione.
art. 2727 c.c.
La Corte ribadisce che la scientia decoctionis può essere provata con presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
La Corte chiarisce che il sindacato di legittimità sulla presunzione riguarda solo l’erronea sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentita una mera diversa lettura del materiale indiziario.
art. 132 n. 4 c.p.c.
È richiamato per affermare che la motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento probatorio; nel caso concreto la motivazione non è apparente, né perplessa, né contraddittoria.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte delimita il controllo di legittimità ai casi di falsa applicazione di legge e di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È richiamato per precisare che il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice diversa valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama quale requisito di specificità per la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama insieme all’art. 366 c.p.c. per l’onere di indicare e riprodurre il fatto decisivo invocato.
art. 642, comma 2, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo e alla provvisoria esecutorietà, ma la Corte non vi riconosce effetto decisivo sulla prova della scientia decoctionis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato come fonte dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo telematico, la notifica via PEC è valida se la comunicazione è correttamente recapitata all’indirizzo risultante dai registri pubblici e rispetta le specifiche tecniche; il destinatario, anche se società, deve dotarsi degli strumenti minimi per leggere i file notificati nei formati consentiti, salvo prova di un impedimento incolpevole specifico.
- Il divieto di nuovi mezzi di prova in appello non impedisce la produzione di documenti diretti a dimostrare la regolarità di un atto processuale, come la notificazione dell’atto introduttivo, poiché non si tratta di prove sul merito della controversia.
- La contumacia della parte non ha di per sé valore probatorio a favore della controparte e non può essere trattata come una confessione implicita; tuttavia, la decisione di merito non è censurabile se sorretta da altri elementi probatori autonomamente valutati.
- La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ai fini della revocatoria fallimentare può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti; il sindacato di legittimità non consente una mera rivalutazione del materiale indiziario.
- L’esenzione dalla revocatoria prevista per i pagamenti di beni e servizi eseguiti nei termini d’uso opera solo quando i pagamenti siano inseriti in una prassi stabile e consolidata tra le parti e siano riferibili a forniture funzionali all’esercizio dell’impresa; non basta il semplice ritardo tollerato in modo occasionale, né l’adempimento imposto da un successivo piano di rientro o da un decreto ingiuntivo.
- In cassazione, la critica alla valutazione delle prove o al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si denuncia un omesso esame di un fatto storico decisivo o una macroscopica erronea sussunzione nella regola dell’art. 2729 c.c.; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
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