Cassazione Penale, Sentenza n. 38257/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari che li ha ritenuti colpevoli, in giudizio abbreviato, di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse in concorso. Zingaro deduce: 1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 116 c.p. ("concorso anomalo"), sostenendo che non vi fosse un accordo criminoso né prevedibilità dell'evoluzione del pestaggio in rapina; 2) carenza di prova circa la sua responsabilità per le lesioni a Di Gioia Mario, avendo colpito solo l'altro offeso. Ruotolo e Faleo sollevano questioni processuali: nullità per mancata acquisizione/considerazione delle indagini difensive (consulenza tecnica sui video) depositate dopo la richiesta di giudizio immediato; viziosità dell'ordinanza che avrebbe rigettato l'abbreviato condizionato e disposto il rito "secco"; illegittimità della richiesta avanzata da un delegato in udienza; e la necessità, secondo la difesa, di acquisire la consulenza tecnica per valutare i video a loro favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Zingaro (motivi manifestamente infondati) e ha rigettato i ricorsi di Ruotolo e Faleo (complessivamente infondati). In particolare: per Zingaro la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui il suo comportamento (presenza al luogo, partecipazione al pestaggio, uso di violenza su una delle vittime e assistenza alle ulteriori condotte) rendeva prevedibile l'evoluzione del fatto nella rapina, giustificando l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) e la responsabilità per le lesioni anche all'altro offeso per effetto della partecipazione al gruppo. Quanto agli altri due, la Corte ha ritenuto che le indagini difensive depositate dopo la richiesta di giudizio immediato non rientrassero tra gli elementi obbligatori della richiesta stessa (art. 454 c.p.p.), che la difesa non abbia eccepito tempestivamente e in modo idoneo e abbia in pratica accettato le modalità processuali, e che la consulenza tecnica non fosse necessaria alla decisione alla luce delle altre prove (perquisizioni, individuazioni fotografiche, referti). Conseguenze: rigetto/inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; Zingaro inoltre condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
Applicato per configurare il cosiddetto "concorso anomalo": la Corte ha ritenuto che l'evento ulteriore (la rapina) fosse prevedibile in ragione del contesto e della condotta del ricorrente, pur non essendo voluto né accettato come rischio dal medesimo.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per distinguere il concorso anomalo (art. 116) dal concorso ex art. 110 c.p., che ricorre quando l'agente ha previsto o accettato il rischio dell'evento più grave.
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che la richiesta di giudizio immediato non richiede tra gli elementi essenziali le indagini difensive eventualmente svolte e depositate successivamente, per cui il deposito tardivo non ne compromette l'ammissibilità del procedimento né le scelte successive dell'imputato.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla sanabilità di presunte nullità non assolute: la mancata formale identità tra la richiesta originaria e la proposta in udienza può essere sanata se il difensore di fiducia non ha sollevato eccezioni successivamente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015 (Cinquepalmi)
Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità per concorso anomalo sussiste quando l'evento ulteriore era prevedibile ma non voluto; se invece l'agente ha previsto o accettato il rischio scatta il concorso secondo l'art. 110 c.p.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 44579 del 11/09/2018 (B.)
Sez. 1, Sentenza n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977
Richiamata per i limiti della configurabilità del concorso anomalo: l'evento più grave non deve derivare da fattori eccezionali, sopravvenuti e meramente occasionali non riconducibili eziologicamente alla condotta di base.
Massime di principio
- Concorso anomalo (art. 116 c.p.): va valutata la prevedibilità dell'evento ulteriore rispetto al comportamento del singolo; la mera presenza e la partecipazione al fatto violento che crea il contesto possono giustificare la responsabilità anche se l'agente non ha materialmente posto in essere tutti gli atti successivi.
- Differenza tra concorso anomalo e concorso ex art. 110 c.p.: se l'agente ha previsto o ha accettato il rischio dell'evento più grave, si applica l'art. 110; se l'evento era solo prevedibile ma non voluto, può trovare applicazione l'art. 116.
- Indagini difensive depositate tardivamente (dopo la richiesta di giudizio immediato): la loro produzione non rientra tra gli elementi obbligatori della richiesta ex art. 454 c.p.p.; la mancata considerazione non è automaticamente causa di nullità se la difesa non ha esercitato tempestive eccezioni e se il giudice valuta che le altre prove sono sufficienti.
- Sanabilità delle irregolarità procedurali: atti o richieste formulate da un delegato possono essere convalidati implicitamente se il difensore di fiducia, successivamente, non eccepisce e anzi partecipa alla definizione, rendendo la presunta nullità sanabile (art. 182 c.p.p.).
- Necessità della consulenza tecnica: la CTU difensiva va acquisita quando è effettivamente necessaria per decidere; se la ricostruzione può fondarsi su altre prove decisive, il rigetto della richiesta di acquisizione non è di per sé vizio.
- Onere del ricorrente in Cassazione: per ottenere accoglimento occorre dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali non manifestamente infondati; mere riletture alternative dei fatti non bastano a sovvertire la valutazione di merito.
- Partecipazione a delitti in gruppo: chi partecipa attivamente a un pestaggio e rimane presente durante l'evoluzione del fatto può essere ritenuto corresponsabile anche per reati successivi commessi dal gruppo, quando tali eventi siano prevedibili nel contesto.
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