Sentenza n. 1155/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto l’archiviazione dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino aveva disposto l’archiviazione della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nel corso del giudizio la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dichiarato che la revoca aveva soddisfatto la pretesa azionata, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente ha riconosciuto il soddisfacimento della propria pretesa. Le spese sono state compensate per metà, in considerazione dell’apprezzabile intervento in autotutela della Questura; per la restante metà, liquidata in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., all’esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, mediante la revoca in autotutela dell’atto impugnato, l’Amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente e quest’ultimo ne dà atto, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a un intervento in autotutela dell’amministrazione, la regolazione delle spese può essere effettuata considerando sia l’apprezzabilità dell’intervento amministrativo sia il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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