Sentenza del 07/01/2020 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro -Sentenza - Avviso di liquidazione - Notifica oltre il termine triennale - D.P.R. 131 del 1986, art. 76 - Illegittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986, avendo la notifica intervenuto oltre il termine triennale decorrente dalla richiesta di registrazione della sentenza. L'avviso è stato annullato (o dichiarato inefficace) nei confronti del ricorrente in ragione della decadenza del potere liquidatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza è stato notificato oltre il termine di tre anni previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 a decorrere dalla richiesta di registrazione della sentenza. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso per decorrenza del termine triennale, sostenendo che la notifica successiva a tale termine è invalida.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986, art. 76
L'art. 76 è stato interpretato nel senso che il termine di tre anni per l'emissione/notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sulla sentenza decorre dalla data della richiesta di registrazione; la notificazione oltre tale termine è illegittima salvo eventuali cause di interruzione o sospensione del termine previste dalla legge.
Massime di principio
- Il termine triennale previsto dall'art. 76 DPR 131/1986 decorre dalla data della richiesta di registrazione della sentenza: verificare sempre la data della richiesta per calcolare il termine.
- Un avviso di liquidazione notificato oltre i tre anni dalla richiesta di registrazione è impugnabile e può essere annullato per illegittimità salvo che l'Amministrazione dimostri un'interruzione o sospensione valida del termine.
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare prova documentale della richiesta di registrazione e delle comunicazioni intercorrenti per opporre efficacemente la decadenza del potere liquidatorio.
- Occorre controllare se il procedimento amministrativo abbia avuto fasi che legalmente interrompono o sospendono il decorso del termine (es. atti validamente notificati che interrompono la prescrizione); in assenza di tali eventi la notifica tardiva è invalida.
- Se si riceve un avviso oltre il termine, è consigliabile proporre tempestiva impugnazione basata sulla decorrenza triennale ex art. 76, chiedendo l'annullamento e la condanna alle spese se previsto.
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