Cassazione Penale, Sentenza n. 12720/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Bari: la censura è fondata sull'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) con riferimento agli artt. 585 e 591 c.p.p. e sulla mancata applicazione delle norme emergenziali COVID-19 (art. 83 D.L. 17/03/2020 n.18 e art. 36 D.L. 08/04/2020 n.23), che hanno sospeso e poi prorogato i termini processuali. Il ricorrente sostiene che la sua impugnazione, depositata il 16/06/2020, debba ritenersi tempestiva perché il decorso dei termini è stato sospeso dal 9/03/2020 e la sospensione è stata prorogata fino all'11/05/2020, sicché il termine dei 45 giorni per proporre appello iniziava a decorrere dal 12/05/2020 e scadeva il 26/06/2020.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che, per effetto dell'art. 83 D.L. 17/03/2020 e della sua proroga (art. 36 D.L. 08/04/2020), il decorso dei termini processuali era sospeso dal 9/03/2020 fino all'11/05/2020; pertanto il termine per proporre appello ha potuto iniziare a decorrere dal 12/05/2020 e l'appello depositato il 16/06/2020 è da considerarsi tempestivo. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il reato contestato (art. 388, commi 3 e 4, c.p.) risultava ormai estinto per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione (richiesta anche dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 157 c.p.), sicché non è seguito rinvio per ulteriore giudizio.
Norme richiamate
art. 83 D.L. 17/03/2020 n.18 (convertito L. 24/04/2020 n.27)
"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali... Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"
Ha determinato la sospensione dei termini processuali nel periodo indicato; la Corte ha ritenuto che tale sospensione sospenda anche i termini per proporre impugnazioni e pertanto sposti l'inizio del computo dei 45 giorni per l'appello
art. 36 D.L. 08/04/2020 n.23 (convertito L. 5/06/2020 n.40)
proroga del termine previsto dall'art. 83 fino all'11 maggio 2020
Ha prorogato la sospensione prevista dall'art. 83 fino al 11/05/2020; la Corte ha applicato tale proroga nel calcolo dei termini per l'impugnazione
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a inosservanza di norme processuali sancite a pena di inammissibilità; è la norma formale in base alla quale il ricorrente ha dedotto il vizio
art. 585 c.p.p.
Norma che disciplina termini e modalità per proporre l'appello: è richiamata dal ricorrente in relazione al termine dei 45 giorni per proporre appello
art. 591 c.p.p.
Norma relativa al deposito e comunicazione delle sentenze e dei termini: richiamata nella censura sull'erroneo computo dei termini
art. 388, commi 3 e 4, c.p.
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; la sentenza originaria lo aveva ritenuto penalmente responsabile di tale fattispecie
art. 157 c.p.
Norma richiamata per dichiarare l'estinzione del reato; la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione ai sensi della normativa sulla estinzione del reato
Massime di principio
- In presenza di sospensioni legislative eccezionali dei termini processuali (es. emergenza COVID-19), il computo dei termini per proporre impugnazioni inizia a decorrere solo alla fine del periodo di sospensione o della sua proroga; gli atti depositati dopo la fine della sospensione e comunque entro il nuovo termine vanno considerati tempestivi.
- Se la Corte di legittimità accerta che un vizio della decisione impugnata è fondato ma nel frattempo è intervenuta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), l'annullamento può essere disposto senza rinvio e si dichiara l'estinzione del reato; il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento.
- Nel calcolo dei termini processuali è necessario tener conto non solo del termine ordinario previsto dal codice, ma anche di eventuali sospensioni e proroghe previste da decreti-legge o leggi di conversione; il mancato esame di tali norme da parte del giudice d'appello può costituire motivo di cassazione.
- La tempestività dell'impugnazione può determinare l'accoglimento del motivo relativo all'inammissibilità; tuttavia, l'esito pratico dell'impugnazione può essere influenzato da cause successive (esaurimento dei termini di prescrizione) che rendono superfluo il rinvio a un nuovo giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12684/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12685/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12687/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12688/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12689/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12691/2026 del 07/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →