Cassazione Penale, Sentenza n. 15802/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato di energia elettrica (fatto del 26/08/2015), lamentando che i giudici di merito non hanno valutato adeguatamente gli elementi probatori e non hanno motivato perché l'allaccio abusivo dovesse essere attribuito a lei e non al precedente intestatario dell'appartamento; denunciava inoltre la mancata individuazione della misura dell'energia sottratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la censura meramente reiterativa e diretta a un non consentito riesame di merito, oltre che aspecifica. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la riconducibilità dell'allaccio abusivo alla ricorrente richiamando l'accertamento tecnico dell'allaccio alla rete Enel e la presenza dell'imputata nell'abitazione servita dall'allaccio. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 27816
del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01
Richiamata quale precedenza giurisprudenziale sul principio che le censure meramente reiterative delle questioni già decise in appello e non accompagnate da autonoma e articolata critica sono aspecifiche e comportano inammissibilità in Cassazione
Corte costituzionale
Assunta per il principio che, in caso di inammissibilità del ricorso, la mancata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità consente l'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame del merito: i ricorsi che mirano a rinnovare questioni già decise in appello senza apporti argomentativi nuovi e specifici sono inammissibili per aspecificità.
- Per essere ammissibile un ricorso in Cassazione occorre sviluppare critiche autonome, articolate e non meramente reiterative rispetto a quelle già svolte in grado d'appello.
- La presenza di un accertamento tecnico (es. verifica dell'allaccio abusivo) unita alla prova della presenza dell'imputato nel luogo servito può essere ritenuta sufficiente dai giudici di merito per la riconducibilità dell'allaccio all'imputato, anche in assenza della quantificazione esatta dell'energia sottratta.
- La mancata indicazione della misura dell'energia sottratta non determina automaticamente l'annullamento della sentenza se gli altri elementi di prova consentono di ritenere provata la responsabilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo comprovata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
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