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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22968/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla occupazione d'urgenza di un terreno edificabile da parte del Comune per la costruzione di una scuola e dalla successiva trasformazione irreversibile del fondo, con pretesa risarcitoria dei proprietari. Dopo una lunga vicenda processuale, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 2181/2022, aveva accolto il ricorso dei danneggiati e liquidato il credito risarcitorio rivalutando il danno. Il Comune ha quindi proposto ricorso per revocazione di quell'ordinanza ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo l'ente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di rivalutazione monetaria fosse stata coltivata e discussa nei precedenti gradi e nel giudizio di rinvio, mentre essa sarebbe stata nuova, preclusa e comunque non tempestivamente introdotta; inoltre si lamentava che non fosse stato indicato in quale atto fosse stata proposta la domanda di rivalutazione, e che tale lacuna fosse stata colmata solo tardivamente con memoria. I controricorrenti hanno resistito, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati in senso tecnico i motivi di revocazione, qualificandoli come doglianze volte in realtà a rimettere in discussione questioni già controverse e già esaminate nella precedente ordinanza n. 2181/2022. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che non ricorre l'errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di decisione da parte del giudice. Ha inoltre respinto la domanda di condanna per responsabilità aggravata, osservando che nel caso non erano ravvisabili i presupposti richiesti dalla norma applicabile ratione temporis, in particolare la colpa grave. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto non è configurabile se il fatto asseritamente erroneamente percepito è stato oggetto di discussione e di decisione nel giudizio definito con la sentenza o ordinanza impugnata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei limiti e per i motivi previsti per le sentenze, compreso l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di merito/cassazione per affermare che, nella liquidazione del danno da obbligazione di valore, il credito risarcitorio va integralmente reintegrato tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli accessori consequenziali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando la colpa grave della parte soccombente.

  • art. 385, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato quale base normativa storica per la responsabilità aggravata nel giudizio di cassazione nei ricorsi soggetti al regime temporale corrispondente; nel caso concreto la Corte ha escluso la sua applicazione per mancanza dei presupposti soggettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia supposto inesistente o esistente un fatto non controverso, mentre non è configurabile se la questione è stata oggetto di contraddittorio e di valutazione decisoria.
  • La revocazione non può essere utilizzata per riproporre, sotto le spoglie dell'errore di fatto, censure che investono in realtà la valutazione giuridica o l'apprezzamento delle risultanze processuali compiuti nella decisione impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione, la domanda di revocazione è inammissibile quando mira a rimettere in discussione questioni già esaminate dalla precedente decisione di legittimità.
  • La condanna per responsabilità aggravata presuppone comunque, sul piano soggettivo, almeno la colpa grave della parte soccombente; in difetto, la richiesta va respinta.
  • Quando un credito risarcitorio di valore viene nuovamente liquidato a distanza di molti anni dal fatto dannoso, la rivalutazione monetaria e gli accessori devono essere considerati nella reintegrazione del danno, salvo che la questione sia preclusa o diversamente decisa nei limiti del giudicato e del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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