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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29302/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati per l'anno d'imposta 2005 a seguito della cessione di un terreno di proprietà comune. L'Ufficio recuperava a tassazione una plusvalenza immobiliare ai fini delle imposte dirette, assumendo come valore di riferimento quello già definito, in sede di imposta di registro e di adesione, in euro 142.000,00. I contribuenti impugnavano gli avvisi e ottenevano accoglimento nei gradi di merito. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR omesso una determinazione di merito della pretesa tributaria, nonostante il processo tributario sia di impugnazione-merito; 2) violazione degli artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986, per non avere la CTR seguito l'orientamento secondo cui, nella cessione immobiliare, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire base presuntiva per l'accertamento della plusvalenza IRPEF; 3) insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato adeguatamente le ragioni dei contribuenti sulla diversa quantificazione del prezzo di mercato rispetto al valore definito ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque effettuato una valutazione di merito, reputando attendibile la perizia giurata prodotta dai contribuenti e ritenendo non dimostrato dall'Amministrazione uno scostamento di valore. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sopravvenuta norma di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, con efficacia retroattiva, esclude che la plusvalenza possa essere accertata induttivamente solo sulla base del valore definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non la mera insufficienza motivazionale. Spese compensate per la sopravvenienza normativa intervenuta dopo l'introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è stato respinto perché la CTR non ha omesso di pronunciare o di decidere nel merito, avendo invece valutato la congruità del valore del terreno sulla base della perizia dei contribuenti.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo; la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986

    invocati dall'Ufficio per sostenere l'accertamento della plusvalenza sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro; la Corte ha escluso tale impostazione alla luce della norma sopravvenuta di interpretazione autentica.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015

    norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, che impedisce di accertare induttivamente la plusvalenza IRPEF solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene; il riferimento ad altre imposte ha funzione esemplificativa.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo, con conseguente inammissibilità della censura di insufficiente motivazione.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    la doglianza motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché non più consentita nei termini dell'insufficienza motivazionale, essendo deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice di merito non viola il principio di impugnazione-merito quando, pur respingendo la pretesa fiscale, valuta gli elementi probatori disponibili e determina la base imponibile sulla scorta delle prove offerte dalle parti.
  • In tema di plusvalenze da cessione di immobili, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può essere utilizzato, da solo, come fondamento induttivo dell'accertamento IRPEF, poiché la base imponibile delle imposte sui redditi è data dal corrispettivo percepito, non dal valore del bene.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta, se retroattiva, prevale nell'interpretazione del rapporto tributario e può incidere anche sui giudizi pendenti, impedendo l'applicazione di orientamenti giurisprudenziali precedenti incompatibili.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la sentenza per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La valutazione della credibilità di una perizia di parte o giurata e dello scostamento rispetto alla stima fiscale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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