Cassazione Penale, Sentenza n. 40492/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., con cui chiedeva l'ottemperanza a una precedente ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 31/03/2021 che aveva disposto la restituzione o la possibilità di acquistare una pinzetta in metallo. Militano deduceva violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)) sostenendo che la successiva condotta amministrativa (ritiro delle pinzette) aveva comunque violato il giudicato e che l'istituto dell'ottemperanza doveva essere applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'Amministrazione abbia successivamente adottato, in data 08/03/2023, una direttiva di valenza generalizzata che ha disposto il ritiro delle pinzette in metallo per tutti i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis per ragioni di ordine e sicurezza e per uniformità di gestione. L'istituto dell'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., opera solo per la mancata esecuzione di uno specifico provvedimento giudiziario e non può essere attivato quando sia intervenuto un nuovo provvedimento amministrativo di portata generale. La Corte ha inoltre richiamato orientamenti secondo i quali non è riconoscibile un diritto soggettivo tutelabile all'uso di pinzette in metallo (salvo che non ricorra un pregiudizio attuale e grave alla salute), richiamando circolari e giurisprudenza che ammettono l'uso di pinzette in plastica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis, commi 5 e 6
L'istituto dell'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. riguarda la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione di uno specifico provvedimento del Magistrato di sorveglianza; non può accogliere questioni nuove o la riesamina del contenuto delle decisioni già adottate.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Il regime speciale di detenzione giustifica misure cautelative di ordine e sicurezza e la necessità di uniformità nella gestione degli oggetti consentiti; la posizione soggettiva del detenuto rispetto a taluni oggetti può risultare meno protetta.
Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6
Il Magistrato di sorveglianza può intervenire sui reclami che concernono l'inosservanza di disposizioni quando da essa derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti; non è configurabile tale tutela per mere esigenze estetiche o interessi di fatto privi di impatto grave sulla salute.
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3676/6126 del 02/06/2017, art. 6
La circolare prevede espressamente che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pinzette in plastica; ciò giustifica limitazioni all'uso di pinzette in metallo per ragioni di sicurezza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. I: Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017 (Basco)
Principio secondo cui il procedimento di ottemperanza non può essere utilizzato per introdurre novità o per rivalutare il contenuto delle statuizioni già decise in sede cognitiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. I: Sez. 1, n. 22967 del 30/04/2024 (Turiano) e Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022 (Crea)
Orientamenti che escludono la configurabilità di un diritto soggettivo tutelabile all'uso di pinzette in metallo in assenza di un pregiudizio attuale e grave alla salute; si riafferma la legittimità di misure amministrative discrezionali di contenimento per ragioni di sicurezza.
Massime di principio
- L'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. è strumento finalizzato a far eseguire uno specifico provvedimento giudiziario non ancora eseguito; se l'Amministrazione adotta successivamente un provvedimento amministrativo di portata generale, l'ottemperanza non è lo strumento adeguato.
- Quando l'Amministrazione introduce una regolamentazione generale motivata da esigenze di ordine e sicurezza (soprattutto in regime 41-bis), le singole decisioni amministrative successive possono incidere sulla concreta esecuzione di precedenti provvedimenti favorevoli al singolo detenuto, e il detenuto deve ottenere un nuovo provvedimento giudiziario per far valere una diversa posizione.
- Le limitazioni all'uso di oggetti per ragioni di sicurezza rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa; il rimedio giudiziario è configurabile solo se sussiste un pregiudizio attuale e grave a diritti soggettivi (es. diritto alla salute).
- Su questioni relative a strumenti di cura personale (es. pinzette), la giurisprudenza tende a distinguere tra strumenti plasticati ammessi e strumenti metallici ritenuti più rischiosi; la mera esigenza estetica o di comodità non configura di per sé un diritto tutelabile.
- In presenza di modifiche amministrative generalizzate, la via corretta per il detenuto è chiedere un nuovo intervento del Magistrato di sorveglianza o del Tribunale di sorveglianza, non l'uso automatico dell'istituto dell'ottemperanza per fatti sopravvenuti.
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