Cassazione Penale, Sentenza n. 16479/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per i reati indicati (artt. 337, 582, 585, 576 c.p.), deducendo (1) la nullità assoluta della citazione a giudizio per indicazione fuorviante nel decreto del nome del giudice persona fisica, che ha indotto il difensore a presentarsi davanti a un altro magistrato e ha impedito la partecipazione e l'esercizio di attività difensive fondamentali in primo grado; e (2) la carenza dell'elemento materiale del delitto di resistenza (art. 337 c.p.) argomentando che l'arresto e l'accompagnamento in caserma da parte dei Carabinieri erano illegittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso riconoscendo la nullità della citazione a giudizio dovuta all'indicazione errata del nome del giudice persona fisica, ritenendo che tale indicazione complementare abbia indotto un legittimo affidamento del difensore e abbia leso il diritto di difesa. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l'ulteriore corso del procedimento. Sulla seconda censura (elemento materiale della resistenza) la decisione della Cassazione si è risolta sull'accoglimento del primo motivo, con conseguente cancellazione del giudicato e rinvio: il punto non è stato definitivamente deciso nel merito a causa dell'annullamento processuale.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il ricorso contestava la sussistenza dell'elemento materiale del reato di resistenza; la Corte non ha deciso definitivamente sul punto avendo accolto la nullità processuale che ha determinato l'annullamento del giudizio
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di accusa nella sentenza di merito; la decisione di cassazione ha riguardato questioni processuali, non la valutazione del fatto sostanziale
art. 585 cod. pen.
Norma richiamata nelle imputazioni riportate nella sentenza di merito; non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione a causa dell'annullamento processuale
art. 576 cod. pen.
Norma richiamata nelle imputazioni; non oggetto di decisione di merito nella sentenza di cassazione
art. 163 cod. pen.
Richiamato come beneficio concesso in sede di merito (sospensione della pena); la cassazione ha annullato il giudizio senza entrare nel merito della concessione
art. 13, comma 4, T.U. sull'immigrazione
Richiamato in relazione alla revoca dell'espulsione disposta in sede di merito; la questione è stata rimessa al giudice utile dopo l'annullamento
art. 429 lett. f) cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che, pur essendo la menzione del giudice persona fisica non un requisito essenziale previsto testualmente dall'art. 429, un'indicazione errata di tale tipo può costituire causa di nullità assoluta se fuorviante e pregiudizievole per il diritto di difesa
art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
Riferimenti alle norme che regolano le nullità; la Corte ha qualificato la nullità come assoluta perché incidente sulla funzione stessa della citazione a giudizio
art. 420-bis cod. proc. pen.
Citata nel verbale di udienza in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato; utilizzata dalla Corte per ricostruire la dinamica processuale
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Applicata nel verbale per la sostituzione del difensore in udienza; la vicenda ha evidenziato l'effetto della indicazione errata sulla difesa tecnica
art. 493 cod. proc. pen.
Rilevante perché la mancata partecipazione alla fase di ammissione delle prove è stata considerata pregiudizievole per la difesa
art. 552 lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione circa i requisiti essenziali della citazione a giudizio e sul tema delle indicazioni complementari (aula, collegio) che, se errate, in genere non danno luogo a nullità salvo che risultino fuorvianti
Massime di principio
- L'indicazione nel decreto di citazione a giudizio del nome del giudice persona fisica, pur non essendo sempre requisito essenziale, può determinare la nullità assoluta dell'atto se è errata e ha avuto effetto fuorviante tale da ledere il diritto di difesa.
- Quando una indicazione 'complementare' nella vocatio in iudicium induce un legittimo affidamento del destinatario e lo impedisce di partecipare o di esercitare atti difensivi essenziali, la nullità non è sanabile con la semplice mancata eccezione immediata: si tratta di nullità che incide sulla funzione stessa della citazione.
- La valutazione della sussistenza di una nullità processuale per indicazioni errate deve considerare l'effettivo pregiudizio per la partecipazione e la difesa, non solo la formale mancanza di un requisito.
- Se la Corte di cassazione accoglie un motivo processuale che rende invalida la citazione a giudizio, le questioni sostanziali (es. valutazione degli elementi del reato) possono rimanere non decise e saranno nuovamente esaminate nel nuovo corso del procedimento a seguito della trasmissione degli atti.
- Il difensore può legittimamente fare affidamento sulle indicazioni riportate nel decreto di citazione; pertanto, se l'atto contiene informazioni fuorvianti che hanno determinato comportamenti concreti lesivi del diritto di difesa, il rimedio è l'annullamento della validità della citazione e del processo eventualmente celebrato.
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