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Sentenza

Sentenza n. 8434/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del DM del 4 luglio 2022, notificato il 12 agosto 2022, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di cittadinanza italiana -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202212963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 4 luglio 2022, notificato il 12 agosto 2022, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per insufficiente o omessa motivazione, sostenendo che il diniego si limitava ad affermare che dall'attività informativa erano emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza indicare analiticamente i fatti e le fonti posti a fondamento della valutazione negativa. Nel giudizio il Ministero ha depositato, con modalità riservate, la documentazione istruttoria classificata come riservata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e richiamando la giurisprudenza consolidata in materia di dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza della Repubblica. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del decreto, ancorché sintetica e formulata per relationem mediante il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell'informativa degli organismi di sicurezza. La natura riservata delle informazioni giustifica l'omessa indicazione analitica nel provvedimento dei fatti, delle fonti e delle valutazioni interne, quando una loro divulgazione possa pregiudicare l'attività preventiva, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali. Il diritto di difesa è stato ritenuto salvaguardato dal deposito giudiziale della relazione riservata, disposto con modalità idonee a proteggerne la riservatezza e a consentirne la visione senza estrazione di copia. Dall'esame della documentazione è emerso il coinvolgimento del richiedente in contesti legati al radicalismo islamico; tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare un motivo ostativo inerente alla sicurezza della Repubblica. Il TAR ha attribuito particolare attendibilità alle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza e ha ritenuto legittima una valutazione prognostica e preventiva fondata anche sul dubbio qualificato circa l'affidabilità del richiedente e sulla prevalenza dell'interesse alla sicurezza nazionale rispetto all'interesse individuale alla naturalizzazione. Ha inoltre chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992 riguarda le ipotesi di cittadinanza per matrimonio e non fonda la pretesa azionata nel caso di specie, concernente la concessione discrezionale per residenza; la stessa disposizione, comunque, contempla tra gli impedimenti i motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza; il relativo procedimento comporta una valutazione discrezionale dell'interesse del richiedente e dell'assenza di controindicazioni per la sicurezza della Repubblica.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    È riferito alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio e annovera tra i motivi ostativi quelli inerenti alla sicurezza della Repubblica; non costituisce la disciplina principale della domanda proposta ai sensi dell'art. 9.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante richiamo per relationem a informative riservate, senza analitica esposizione di tutte le fonti e dei fatti accertati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è configurabile la violazione del preavviso di rigetto quando gli elementi posti a fondamento del diniego sono riservati e comunque non ostensibili, sicché il richiedente non potrebbe conoscere in dettaglio le ragioni del futuro provvedimento negativo.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1994

    Sottrae all'accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Quando il giudice ordina l'esibizione di documenti classificati, in assenza di segreto di Stato, questi sono consegnati all'autorità giudiziaria, che ne cura la conservazione riservata e consente alle parti la visione senza estrazione di copia.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente la definizione con sentenza semplificata dei ricorsi manifestamente infondati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'interesse dello straniero alla naturalizzazione è recessivo rispetto all'interesse alla sicurezza della Repubblica e l'amministrazione può negare lo status sulla base di una valutazione prognostica e preventiva dei rischi derivanti dall'ammissione del richiedente nella comunità politica nazionale.
  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dall'indicazione delle ragioni ostative e dal richiamo per relationem all'informativa, senza necessità di divulgare nel provvedimento tutti i fatti, le fonti e le valutazioni interne che, se conosciuti, potrebbero pregiudicare la sicurezza nazionale.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica non è necessario raggiungere la certezza dell'attualità o della futura pericolosità del richiedente: è sufficiente una prognosi attendibile, anche fondata su una situazione di dubbio qualificato, secondo una soglia preventiva anticipata e un giudizio di maggiore probabilità del pericolo.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza costituiscono fonte ufficiale raccolta e vagliata nell'esercizio delle funzioni istituzionali; in assenza di specifiche ragioni contrarie, il giudice non sostituisce a tali valutazioni prognostiche la diversa ricostruzione favorevole prospettata dal richiedente.
  • La riservatezza degli atti istruttori non elimina il diritto di difesa, che può essere garantito mediante il deposito della documentazione classificata nel processo con modalità di conservazione riservata e di visione senza estrazione di copia, secondo le cautele stabilite dall'autorità giudiziaria.
  • La classificazione riservata degli elementi posti a fondamento del diniego esclude, in via coerente con la loro non ostensibilità, la necessità di un preavviso di rigetto contenente la conoscenza dettagliata delle ragioni negative, quando tale conoscenza non potrebbe comunque essere assicurata al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTrasparenza e pubblicità

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