Cassazione Penale, Sentenza n. 13897/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 23 luglio 1998, n. 286, con multa di euro 8.000. Il ricorrente ha sollevato più censure: omissione della traduzione del decreto di espulsione del 22 febbraio 2015; mancato deposito negli atti dell'ordine del Questore del 13 ottobre 2023; nullità e illegittimità dell'ordine del Questore del 2 novembre 2023 (anche per superamento dei termini di trattenimento e per pluralità di provvedimenti di espulsione), con richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale per presunta violazione degli artt. 2, 25 comma 2 e 27 Cost.; dedotta genericità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di Pace e contestata l'imputabilità della mancata esecuzione dell'espulsione all'imputato quando lo Stato non è riuscito a eseguirla.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle deduzioni e per inidoneità delle censure a intaccare il compendio probatorio. In particolare: il verbale di notifica del 22 febbraio 2015 contiene anche la traduzione contestata; l'atto rilevante ai fini dell'imputazione era l'ordine del Questore del 2 novembre 2023 presente negli atti, per cui l'eventuale mancato deposito dell'ordine del 13 ottobre 2023 non era decisivo; la possibilità di adottare un nuovo ordine di allontanamento non è esclusa quando intervenga un diverso decreto di espulsione; l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata in base a precedenti pronunce della Corte costituzionale; il terzo motivo è aspecifico. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 - art. 14 (commi 5-bis, 5-ter e 5-quater)
La Corte ha applicato l'art. 14 richiamando che l'ordine di allontanamento del Questore del 2 novembre 2023, presente negli atti, costituisce la fonte normativa dell'obbligo che l'imputato non avrebbe ottemperato; è ritenuto legittimo emettere un nuovo ordine di allontanamento anche successivamente a precedenti provvedimenti di espulsione/trattenimento.
d.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 - art. 13 (commi 2 e 7)
Richiamato rispetto alle censure sulla traduzione e validità formale dei provvedimenti di espulsione/ordine; la corte ha ritenuto che la traduzione era presente nel verbale di notifica del 22/02/2015.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1 (motivi di ricorso per cassazione)
I motivi evocati con riferimento ad art. 606 sono stati considerati generici e non idonei a inficiare la motivazione e la valutazione probatoria della sentenza impugnata.
codice di procedura penale - art. 609, comma 1
Richiamato per delineare i limiti della cognizione del giudice di legittimità: il riesame è volto a verificare se la decisione d'appello abbia applicato correttamente norme sanzionate e se la motivazione sia adeguata e non manifesta illogica.
codice di procedura penale - art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento alla cassa delle ammende in relazione all'irritualità dell'impugnazione.
codice di procedura penale - art. 660
Richiamato nella discussione difensiva circa l'interazione con le sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto irrilevante la riforma richiamata ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Costituzione - artt. 2, 25 comma 2, 27
L'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce di precedenti pronunce della Corte costituzionale.
Corte costituzionale - sent. n. 359/2010 e ordinanza n. 215/2011
Citate dal Collegio come precedenti che hanno già affrontato e respinto ragioni simili di illegittimità costituzionale relative alla normativa sull'espulsione/trattenimento.
Corte di cassazione - sent. n. 580/2006
Riferita dalla difesa per sostenere l'illegittimità di un secondo ordine di allontanamento; il Collegio non ha ritenuto la giurisprudenza della difesa sufficiente ad ammettere il ricorso.
Corte di cassazione - Sez. 1, n. 6291/2022
Richiamata dalla difesa in argomento di reato successivo all'espulsione; il Collegio non ha accolto la rilevanza per l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le censure in sede di legittimità devono essere specifiche e dettagliate: deduzioni generiche o aspecifiche espongono il ricorso all'inammissibilità.
- La rilevanza di atti amministrativi omessi negli atti processuali va valutata rispetto all'esatto atto posto a fondamento dell'imputazione; la mancata produzione è rilevante solo se incide sulla verifica del provvedimento concretamente contestato.
- La presenza della traduzione di un provvedimento nella documentazione di notifica può sanare contestazioni sulla mancata traduzione; occorre verificare il verbale di notifica e gli allegati.
- L'emissione di successivi decreti di espulsione o ordini di allontanamento non è automaticamente illegittima: la legittimità va valutata caso per caso e in relazione alla documentazione effettivamente notificata e non impugnata.
- Le questioni di costituzionalità già esaminate dalla Corte costituzionale e definite possono essere respinte come manifestamente infondate; una rimessione alla Corte richiede serietà e non manifestata infondatezza.
- L'inadempimento dell'ordine di allontanamento non viene automaticamente scusato dall'incapacità dello Stato di eseguire l'espulsione; la difesa deve provare fatti nuovi o rilevanti per giustificare il mancato adempimento.
- Il giudizio di legittimità verifica limiti formali e di motivazione della sentenza impugnata ma non riforma il merito se le deduzioni sono vaghe o non dimostrano vizi specifici della motivazione o della valutazione probatoria.
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