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Ordinanza

Ordinanza n. 2349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 196 del 7 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, n. 196 del 7 maggio 2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro gli atti edilizi contestati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Calabria aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda un’istanza di sanatoria e una segnalazione certificata di inizio attività relative a un immobile già colpito da ordine di demolizione. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede cautelare, l’assenza prima facie di concreti elementi di fumus boni iuris. In particolare, l’istanza di sanatoria è stata ritenuta apparentemente inefficace perché presentata dopo l’infruttuoso decorso del termine di novanta giorni assegnato per ottemperare all’ordine di demolizione, la cui legittimità era stata confermata dal TAR Calabria con sentenza n. 1216 del 6 ottobre 2023, non impugnata. Inoltre, sull’immobile sarebbe stata eseguita una ristrutturazione cosiddetta pesante, comprendente la realizzazione di una nuova opera stabile, costituita da una scala esterna in metallo, e il mutamento della destinazione d’uso del sottotetto in una nuova e autonoma unità residenziale, dotata di porta autonoma con uscita sulla scala esterna. Secondo il giudice, tale intervento, effettuato peraltro in zona ad alta sismicità, non appariva assentibile mediante la SCIA presentata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. La decisione è fondata sul difetto, a un sommario esame, del fumus boni iuris. In via assorbente, il Collegio ha ritenuto che l’istanza di sanatoria apparisse inefficace, essendo stata presentata dopo il decorso senza esito del termine di novanta giorni previsto dall’ordine di demolizione, la cui legittimità era stata già confermata con sentenza non impugnata. Ha inoltre rilevato che gli interventi successivi integravano una ristrutturazione pesante ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 e che, per la loro consistenza e per la collocazione in zona ad alta sismicità, non risultavano assentibili tramite SCIA. L’appellante è stato condannato, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del grado cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    È richiamato per qualificare come ristrutturazione edilizia pesante l’intervento caratterizzato dalla realizzazione di una nuova opera stabile e dal mutamento della destinazione d’uso del sottotetto in autonoma unità residenziale.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale base per la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’appello deve essere respinto quando, a un sommario esame, non emergano concreti elementi di fumus boni iuris a sostegno della domanda cautelare.
  • Un’istanza di sanatoria presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato con un ordine di demolizione, la cui legittimità sia stata accertata con sentenza non impugnata, può essere ritenuta prima facie inefficace ai fini della sospensione degli effetti repressivi dell’abuso.
  • La realizzazione di una nuova opera stabile e il mutamento della destinazione d’uso di un sottotetto in una autonoma unità residenziale possono integrare una ristrutturazione edilizia pesante, non assentibile mediante la sola SCIA, soprattutto se l’intervento ricade in zona ad alta sismicità.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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