Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 944/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Unico motivo: censura per presunta errata valutazione sull'intempestività della richiesta di trattazione orale formulata dal difensore tramite PEC in data 8/11/2021 per l'udienza del 23/11/2021. Il ricorrente sosteneva che il termine perentorio di quindici giorni "liberi" previsto dall'art. 23-bis L. 176/2020 scadeva il 7/11/2021, giorno festivo (domenica), e che ai sensi dell'art. 172, co. 3, c.p.p. la scadenza dovesse essere prorogata al primo giorno non festivo successivo (8/11/2021), rendendo quindi tempestiva la richiesta.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la scadenza del termine "quindici giorni liberi prima dell'udienza" va calcolata a ritroso e, quando il giorno computato cronologicamente coincide con un festivo, la proroga ex art. 172, co. 3 c.p.p. individua il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente (quindi 6/11/2021) e non nel giorno successivo; ne consegue che la richiesta del 8/11/2021 era intempestiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e motivato la scelta anche in contrasto con un precedente declinato dal ricorrente. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020), art. 23-bis

    "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"

    Il termine è un termine a giorni "liberi" calcolato a ritroso rispetto alla data dell'udienza; impone la presentazione della richiesta non oltre il dies ad quem individuato secondo le regole di calcolo dei termini processuali.

  • Codice di procedura penale, art. 172, comma 3

    "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"

    La Corte interpreta la norma come applicabile anche ai termini calcolati a ritroso, ma con effetto di individuare il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto al festivo ricadente nel computo; cioè la proroga non sposta in avanti il termine nei casi di termini "a ritroso", altrimenti si ridurrebbe l'intervallo minimo previsto.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; la censura in Cassazione non riguardava la qualificazione del reato ma il profilo procedurale del termine per la richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • Il termine previsto come "n giorni liberi prima dell'udienza" si calcola a ritroso: il dies ad quem è ottenuto sottraendo i giorni liberi dalla data dell'udienza, senza includere il dies a quo.
  • Se il dies ad quem che risulta dal conteggio a ritroso coincide con un giorno festivo, l'applicazione dell'art. 172, co. 3 c.p.p. non opera spostando la scadenza in avanti al giorno successivo, ma si individua il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente; pertanto il termine utile può risultare anticipato rispetto alla semplice idea di "spostamento al primo giorno non festivo successivo".
  • In presenza di termini "a ritroso" (intervalli minimi prima di un evento), per non rischiare inutili decadenze è prudente anticipare gli adempimenti rispetto al calcolo estremo, soprattutto quando l'ultimo giorno cade su sabato o domenica.
  • Il sabato non è considerato festivo ai fini dell'art. 172 c.p.p.; i giorni festivi sono quelli indicati dalle specifiche norme richiamate dalla giurisprudenza.
  • Nei casi in cui il difensore ritenga di aver rispettato il termine perentorio, ma la Corte proceda in camera di consiglio senza le parti, è possibile impugnare per violazione del contraddittorio; tuttavia l'esito dipenderà dalla corretta interpretazione del calcolo del termine.
  • Poiché esistono precedenti contrastanti in cassazione su casi analoghi, in situazioni dubbie è opportuno depositare la richiesta per la trattazione orale con congruo anticipo rispetto al termine minimo richiesto o ricorrere a mezzi che lascino prova di tempestività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.