Cassazione Penale, Sentenza n. 41527/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calabrese impugna la condanna per il reato ex art. 659 c.p. (disturbo del riposo) sostenendo: 1) omissione di motivazione in relazione alla richiesta, formulata in udienza, di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) omissione di pronunciamento sui benefici di legge richiesti dalla difesa (sospensione condizionale della pena e non menzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la sentenza di merito non ha fornito motivata risposta alla richiesta, formulata in conclusione, di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo in diversa composizione. Il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo. La Corte ha precisato che il giudice di rinvio dovrà verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto della causa di non punibilità (e non potrà rilevare l'eventuale decorso della prescrizione, a causa del formarsi del giudicato progressivo sulla responsabilità).
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
Fattispecie addebitata all'imputato: disturbo del riposo degli abitanti, contestato in qualità di amministratore unico di un esercizio di somministrazione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia fornito motivata risposta alla richiesta avanzata dalla difesa e ha disposto il rinvio perché il giudice di merito verifichi la sua applicabilità. Sul rinvio il giudice deve limitarsi a valutare tale causa di non punibilità e non può accertare la prescrizione.
art. 530 cod. proc. pen.
La difesa aveva chiesto, in via principale, l'assoluzione quantomeno ai sensi del secondo comma di tale norma; la Corte ha rimarcato che la richiesta era stata formulata ma l'annullamento ha riguardato specificamente la mancata valutazione della richiesta subordinata ex art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il giudice di merito è obbligato a motivare espressamente sulle richieste difensive che incidono su cause di non punibilità o su benefici: l'omessa o insufficiente motivazione su tali richieste legittima la cassazione.
- Se la Corte di Cassazione annulla limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità, il giudice di rinvio deve valutare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa e non può rilevare l'eventuale decorso della prescrizione, per effetto del giudicato progressivo sulla responsabilità.
- Quando si prospetta l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è importante formularne esplicita e tempestiva richiesta in udienza e far sì che il giudice dia una valutazione motivata, pena il rischio di annullamento per carenza di motivazione.
- Le richieste accessorie relative ai benefici (sospensione condizionale, non menzione) possono essere assorbite o divenire irrilevanti se la questione decisiva diventa l'applicabilità di una causa di non punibilità.
- Il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire a diversa composizione, e la difesa può riaffermare e precisare le proprie istanze sul punto specifico indicato dalla Cassazione.
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