Cassazione Penale, Sentenza n. 19319/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza per avere negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), deducendo erronea applicazione di legge. Hanno invocato le modalità della condotta ritenute non particolarmente gravi, l'esiguità del valore della merce sottratta (complessivi euro 99,76, inferiori a €100) e la pretesa irrilevanza dei precedenti penali ai fini dell'esclusione della causa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte d'appello ha confermato la condanna per furto tentato aggravato in concorso commesso nel negozio "Leroy Merlin" (due tende e 4 anelli reggitenda, valore complessivo €99,76). La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis ritenendo integrata la concreta gravità della condotta (prelievo della merce, occultamento nella borsa, spostamento in area appartata e attraversamento delle casse senza pagamento), la persistenza di una pervicacia del comportamento e l'assenza della non-abitualità, anche alla luce dei precedenti penali di entrambi e della recidiva di Ballo. Ha inoltre ritenuto il danno non esiguo rispetto al bene protetto (patrimonio). Sono state confermate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante e, per Ballo, la recidiva contestata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la "particolare tenuità dell'offesa" e la "non abitualità del comportamento". Per la particolare tenuità vanno valutati i due indici-requisiti: le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; occorre inoltre considerare la condotta successiva al fatto.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o grado della colpa) per valutare la gravità del fatto e l'esiguità del danno, elementi decisivi per l'applicazione dell'art. 131-bis.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022
Ha introdotto la valutazione della condotta successiva al fatto quale elemento da considerare nel giudizio di particolare tenuità ex art. 131-bis.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. 176/2020
Consente che il ricorso sia trattato senza l'intervento delle parti; nel caso di specie il ricorso è stato esaminato ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede la contemporanea sussistenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento: l'occasionalità del fatto da sola non basta.
- La valutazione della "particolare tenuità" è concreta e comparativa: il giudice deve esaminare le modalità della condotta e l'entità del danno/pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; anche un valore economico contenuto non è automaticamente decisivo.
- Comportamenti che evidenziano organizzazione, occultamento della refurtiva, spostamento in aree appartate o il superamento intenzionale delle casse senza pagamento sono indici di maggiore offensività e possono escludere la particolare tenuità.
- La presenza di precedenti penali o di recidiva è rilevante per escludere la non-abitualità del comportamento e quindi per negare l'applicazione della causa di non punibilità.
- La condotta successiva al reato (es. assenza di sincera resipiscenza) va considerata e può favorire il rigetto della causa di non punibilità.
- In casi simili il giudice deve motivare specificamente e concretamente la valutazione su ogni indice richiesto dall'art. 131-bis; è sufficiente che risulti assente anche uno solo dei presupposti se ritenuto decisivo.
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