Cassazione Civile, Ordinanza n. 01477/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
Due proprietarie di un immobile confinante convennero in giudizio i proprietari del fondo vicino sostenendo che, in base a una convenzione costitutiva di servitù, questi ultimi non potessero aprire una finestra/porta-finestra che consentisse l'accesso al lastrico solare e, tramite scavalco, l'esercizio di veduta o comunque un accesso incompatibile con la servitù negativa di non affaccio. Chiesero una pronuncia che imponesse la chiusura o la riduzione dell'apertura e comunque l'eliminazione della situazione ritenuta lesiva. I convenuti non contestarono l'esistenza della servitù ma sostennero che l'apertura non violasse il divieto pattuito e chiesero il rigetto; inoltre avevano chiesto in primo grado la cessazione della materia del contendere perché l'apertura era stata riportata alle dimensioni originarie per ordine amministrativo. La Corte d'appello rigettò la domanda ritenendo, da un lato, insussistente la cessazione della materia del contendere e, dall'altro, infondata la pretesa, perché l'apertura non consentiva l'affaccio sul fondo servente ma solo un accesso sporadico al lastrico per pulizia e manutenzione, senza prova di uso improprio. In cassazione le ricorrenti denunciarono: violazione degli artt. 112, 345 e 100 c.p.c. e 2909 c.c. per asserito mutamento del petitum e ritenuta novità della domanda; violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 c.c. per errata interpretazione del titolo costitutivo della servitù; violazione degli artt. 1027, 1028, 1058, 1322 e 1367 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che la servitù non escludesse ogni facoltà del proprietario del lastrico solare; e, in generale, omesso esame di fatti decisivi e violazione del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi rilevando che l'interpretazione del titolo e la valutazione delle risultanze di merito erano plausibili e che la servitù non poteva essere estesa sino ad annichilire il diritto di proprietà sul lastrico solare, restando consentito l'accesso per manutenzione e pulizia purché non l'affaccio vietato dal titolo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa novità della domanda e sull'interpretazione del contratto costitutivo della servitù, evidenziando che l'apertura contestata non consentiva l'affaccio sul fondo delle ricorrenti e che non era stato accertato alcun uso improprio del lastrico da parte dei resistenti. Ha inoltre affermato che il diritto di servitù va interpretato secondo il titolo e secondo il criterio del minor aggravio del fondo servente, senza giungere a svuotare del tutto il diritto di proprietà gravato. Conseguentemente ha confermato la statuizione di merito e condannato le ricorrenti alle spese di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato quale norma sull'interesse ad agire; la Corte esclude che la domanda fosse ammissibile solo come pronuncia dichiarativa, valorizzando però che la pretesa era comunque infondata nel merito
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione o mutamento del tema di decisione; la Corte esclude che il giudice d'appello abbia introdotto un tema nuovo
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme agli altri vizi processuali; la Corte ritiene non decisivo il relativo richiamo perché la questione era di interpretazione del titolo e di merito
art. 345 c.p.c.
richiamato per lamentare la novità della domanda in appello; la Corte reputa la censura priva di rilievo perché la pretesa era comunque infondata
art. 2909 c.c.
richiamato nel contesto delle doglianze processuali, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico del contratto; la Corte afferma che l'interpretazione del titolo è stata svolta nel rispetto dei canoni legali
art. 1363 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione sistematica del contratto; non risulta violato secondo la Corte
art. 1367 c.c.
richiamato dalle ricorrenti e discusso dalla Corte nel senso che il contratto va interpretato in modo da dare effetto alla servitù senza annichilire la proprietà gravata
art. 1371 c.c.
richiamato dalle ricorrenti; la Corte non ravvisa una sua violazione
art. 1027 c.c.
richiamato per definire la servitù come diritto su cosa altrui; la Corte precisa che il diritto reale limitato non può annullare la proprietà
art. 1028 c.c.
richiamato dalle ricorrenti nel quadro della definizione della servitù
art. 1058 c.c.
richiamato dalle ricorrenti nel quadro delle servitù prediali
art. 1322 c.c.
richiamato dalle ricorrenti in tema di autonomia negoziale; la Corte afferma che la misura concreta della servitù deriva dal contratto
art. 1064 c.c.
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne
richiamato dalla Corte per affermare che l'estensione della servitù si ricava da ciò che è necessario al suo esercizio, senza eccedere il titolo
art. 1065 c.c.
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa la estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente
richiamato come criterio decisivo per delimitare l'esercizio della servitù e bilanciarlo con il minor aggravio del fondo servente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al meccanismo del contributo unificato
legge n. 69/2009
richiamata per la disciplina transitoria del termine lungo per impugnare, applicabile solo alle cause instaurate dal 4/7/2009
legge n. 228/2012
richiamata come fonte dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'interpretazione del titolo costitutivo di una servitù è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente.
- Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, in sede di legittimità non può essere censurata la scelta del giudice di merito che abbia privilegiato una delle interpretazioni possibili e coerenti con il titolo.
- La servitù deve essere esercitata nei limiti del titolo e, in caso di dubbio, va interpretata in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente; essa non può essere estesa sino a comprimere integralmente o annichilire il diritto di proprietà gravato.
- Se dalla ricostruzione di merito risulta che l'opera contestata non realizza la concreta violazione del divieto pattuito e non emerge un uso improprio del bene, la domanda di rimozione o riduzione dell'opera non può essere accolta solo sulla base di una diversa lettura astratta del titolo.
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