Decreto dirigenziale n. 468 del 21/11/2023
Disposizioni in materia di rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le modalità operative per l’applicazione del decreto ministeriale 4 agosto 2023 sulla targa storica, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del Codice della strada. Definisce soggetti competenti, veicoli ammessi, adempimenti preliminari, costi e procedura di produzione della targa, distinguendo tra STA privati e UMC a seconda che il veicolo sia o meno soggetto a iscrizione al PRA. Prevede inoltre una specifica disciplina per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa storica e una fase iniziale di sperimentazione delle procedure informatiche prima dell’estensione generalizzata.
Modalità operative per il rilascio della targa storica ai veicoli di interesse storico e collezionistico
Modalità operative per il rilascio della targa storica ai veicoli di interesse storico e collezionistico
Il decreto dirigenziale del MIT definisce le procedure applicative dell’art. 93, comma 4, del Codice della strada, in attuazione del decreto ministeriale 4 agosto 2023 sulla targa storica. L’atto coordina la nuova disciplina con il sistema del documento unico di circolazione, con il PRA e con gli archivi della motorizzazione, fissando competenze, termini e adempimenti operativi.
Base normativa e finalità
La disciplina richiama il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione, il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98 sul documento unico e il decreto ministeriale 4 agosto 2023 che demanda alla Direzione generale la definizione delle modalità operative. Il decreto si propone di rendere concretamente applicabile il rilascio della targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa primaria.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’atto vengono definiti, tra gli altri, i seguenti soggetti e strumenti:
- c.d.s.: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- decreto ministeriale: decreto MIT 4 agosto 2023 sulla targa storica;
- targa storica: targa conforme alla grafica originale del periodo storico di riferimento;
- DGMOT: Direzione generale per la motorizzazione;
- UMC: Uffici Motorizzazione Civile e Sezioni coordinate;
- ANV: Archivio Nazionale dei Veicoli;
- ACI e PRA;
- STA privati: studi di consulenza e delegazioni ACI abilitati allo sportello telematico dell’automobilista.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica agli autoveicoli e motoveicoli, ai sensi degli artt. 53 e 54 c.d.s., nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 c.d.s., purché iscritti in uno dei registri previsti dall’art. 60, comma 4, c.d.s. e già immatricolati in Italia.
Veicoli per i quali è ammesso il rilascio della targa storica
La targa storica può essere rilasciata, su richiesta degli interessati, per:
- veicoli già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio ai sensi dell’art. 96 c.d.s.;
- veicoli radiati per esportazione ai sensi dell’art. 103 c.d.s.;
- veicoli radiati per ritiro su area privata secondo la previgente disciplina, se la richiesta fu presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006;
- veicoli radiati per demolizione, secondo la previgente disciplina, prima del 30 giugno 1998, con esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;
- veicoli mai dismessi dalla circolazione per i quali si chieda una reimmatricolazione con targa storica;
- veicoli privi di targhe e documenti di circolazione, a condizione che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia.
Per questi veicoli la targa storica è associata al mezzo in sede di immatricolazione o reimmatricolazione.
Il decreto prevede inoltre il rilascio della targa storica per i veicoli mai cessati dalla circolazione e ancora muniti della targa storica originale rilasciata in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa.
Condizione di compatibilità con gli archivi
La targa storica può essere rilasciata solo se, nell’ANV o nell’archivio PRA, risulti già precedentemente associata al veicolo per cui è richiesta l’immatricolazione o la reimmatricolazione. Il decreto valorizza quindi il dato archivistico come presupposto essenziale del rilascio.
Riparto di competenze tra STA privati e UMC
Per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico soggetti a iscrizione al PRA, la competenza spetta agli STA privati, che operano con le procedure telematiche del d.lgs. n. 98/2017 e rilasciano il documento unico di circolazione e di proprietà con contestuale associazione del numero di targa storica.
Per le macchine agricole di interesse storico e collezionistico e per gli autoveicoli e motoveicoli non soggetti a iscrizione al PRA, la competenza spetta agli UMC, che operano con le procedure già in uso e rilasciano la carta di circolazione con contestuale associazione del numero della targa storica.
Adempimenti preliminari e costi
Prima di presentare l’istanza allo STA privato o all’UMC, gli interessati devono richiedere una visura dei dati presenti nell’ANV e nel PRA per verificare il numero di targa storica associato al veicolo in sede di prima immatricolazione in Italia, oppure in un momento successivo purché nel rispetto dei limiti temporali di vetustà previsti per i veicoli storici.
Le istanze di immatricolazione e reimmatricolazione restano soggette al pagamento delle ordinarie tariffe vigenti per il rilascio, rispettivamente, del documento unico o della carta di circolazione.
Per i veicoli soggetti a iscrizione al PRA, il corrispettivo per la produzione della targa storica, previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2023, è versato dopo la convalida con esito positivo della pratica da parte del PRA. La ricevuta del pagamento è presentata all’UMC, che inoltra all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la richiesta di produzione della targa.
Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa storica
In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa storica, l’UMC richiede all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la produzione di una nuova targa con la medesima sequenza numerica o alfanumerica della targa sottratta, smarrita, distrutta o deteriorata. In tale ipotesi il veicolo non è sottoposto a reimmatricolazione.
La disciplina si applica esclusivamente ai veicoli di interesse storico e collezionistico già circolanti con targa storica alla data di entrata in vigore del decreto e a quelli immatricolati o reimmatricolati con targa storica successivamente.
Fase di sperimentazione e avvio generale
Per verificare il corretto funzionamento delle nuove procedure informatiche e telematiche, il decreto prevede una fase di sperimentazione dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024, svolta con un numero ristretto di operatori professionali individuati dalle associazioni di categoria del settore della consulenza automobilistica UNASCA, CONFARCA e ANDAC.
Dal 8 gennaio 2024 le procedure sono utilizzate da tutti gli STA privati; dalla stessa data sono rese disponibili anche per gli UMC, limitatamente all’immatricolazione e reimmatricolazione delle macchine agricole e dei veicoli storici non soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA.
Istruzioni operative e decorrenza
Il decreto rinvia a una circolare congiunta DGMOT-ACI per le istruzioni operative di dettaglio e per l’indicazione della documentazione da presentare a corredo delle istanze di immatricolazione e reimmatricolazione.
L’entrata in vigore è fissata al 25 novembre 2023.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua l’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 4 agosto 2023 sulla targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Si fonda sugli artt. 60, 93 e 110 del Codice della strada, sul regolamento di esecuzione e sul decreto legislativo n. 98 del 2017 sul documento unico.
Ambito di applicazione e veicoli ammessi
La disciplina riguarda autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole già immatricolati in Italia e iscritti nei registri di cui all’art. 60, comma 4, c.d.s. La targa storica può essere rilasciata anche per veicoli radiati d’ufficio, radiati per esportazione, radiati per ritiro su area privata entro il 26 aprile 2006, radiati per demolizione prima del 30 giugno 1998, veicoli mai dismessi dalla circolazione e veicoli privi di targhe e documenti non risultanti radiati o reimmatricolati.
Competenza degli uffici e procedure
Per i veicoli soggetti a iscrizione al PRA operano gli STA privati, che utilizzano le procedure telematiche del d.lgs. n. 98/2017 e rilasciano il documento unico con contestuale associazione della targa storica. Per le macchine agricole e per i veicoli non soggetti a PRA provvedono gli UMC con le procedure già in uso, rilasciando la carta di circolazione con l’associazione della targa storica.
Adempimenti, visure e costi
Prima della domanda di immatricolazione o reimmatricolazione, l’interessato deve richiedere una visura su ANV e archivio PRA per verificare la precedente associazione della targa al veicolo. Restano dovute le ordinarie tariffe per il rilascio del documento unico o della carta di circolazione. Per i veicoli soggetti a PRA, il corrispettivo per la produzione della targa storica è pagato dopo la convalida della pratica e la ricevuta è presentata all’UMC.
Duplicato della targa storica e sperimentazione
In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento, l’UMC richiede una nuova targa con la stessa sequenza numerica o alfanumerica, senza reimmatricolazione del veicolo. È prevista una fase di sperimentazione dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024 con un numero ristretto di operatori professionali indicati da UNASCA, CONFARCA e ANDAC; dal 8 gennaio 2024 le procedure sono estese a tutti gli STA privati e rese disponibili agli UMC.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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