Cassazione Penale, Sentenza n. 8052/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per diffamazione (art. 595, commi 2 e 3 c.p.) per manifesti affissi in San Martino V.C. che attribuivano al querelante fatti e comportamenti denigratori (es.: "All'ultimo vassallo di San Martino VC.", accuse di uso illegale di telecamere, percezione di incentivi sulle multe, epiteti come "Vigile Viscido"). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancato riconoscimento del diritto di critica politica/esimente; 2) mancato riconoscimento dell'esimente della verità (richiamando deposizioni probatorie) e, in subordine, declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva correttamente escluso l'esimente della critica politica avendo riscontrato la mancanza della prova della verità dei fatti nel loro "nucleo essenziale". La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il diritto di critica politica ha una maggiore tolleranza di congettura, ma quando esso si fonda su fatti storici occorre che tali fatti non siano manipolati o travisati. Poiché il ricorrente non ha indicato in modo specifico atti o elementi probatori travisati né fornito la prova della verità delle affermazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Norma che disciplina il reato di diffamazione; la sentenza ha confermato che le affissioni con attribuzione di fatti determinati e offese hanno integrato il reato aggravato dall'uso di mezzi di pubblicità
art. 51 c.p.
Richiamato in relazione al possibile scriminante del diritto di critica politica: la Corte territoriale edizione non ha ritenuto sussistente l'esimente atteso il difetto di prova della verità dei fatti posti a fondamento della critica
art. 596 c.p.
Invocata dal ricorrente come esimente basata sulla verità; la Corte ha invece ritenuto assente la prova della verità dei fatti nel loro nucleo essenziale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti della motivazione dei motivi di ricorso (enunciazione nei limiti strettamente necessari)
art. 611 c.p.p.
Richiamato per il regime del procedimento di cassazione (il ricorso depositato dopo il 30/06/2024 trattato senza intervento delle parti, ai sensi delle modifiche normative)
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; comporta anche la somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Perche' il diritto di critica politica costituisca scriminante in materia di diffamazione quando si fonda su fatti occorre dimostrare la verità del "nucleo essenziale" dei fatti: non basta un nucleo di verità se le notizie sono presentate in modo manipolatorio o travisato
- La critica politica gode di maggiore tolleranza rispetto al diritto di cronaca, ma non autorizza attacchi gratuiti alla dignità personale: giudizi di valore devono poggiare su una sufficiente base fattuale
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: non sono ammesse censure generiche o meri richiami ad atti processuali senza indicare esattamente l'atto, l'elemento probatorio carente, la prova della verità e il nesso di pregiudizio rispetto alla motivazione (criteri a-b-c-d richiamati dalla giurisprudenza)
- Se la difesa intende fondare l'esimente della verità su dichiarazioni probatorie, deve riportarne integralmente il contenuto nel ricorso per consentire alla Corte di legittimità di valutare il loro valore
- Affissioni o comunicazioni a mezzo pubblicità che attribuiscono fatti determinati a soggetti specifici sono particolarmente rischiose: occorre cautela e, se si sostengono fatti, documentazione e prova chiara e non manipolata
- In caso di impugnazione, considerare anche la possibilità che la Corte imponga condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende se il ricorso risulta inammissibile o manifestamente infondato
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