Cassazione Civile, Ordinanza n. 14717/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Udine in materia di gestione dei rifiuti, con la quale erano state contestate a una persona fisica e alla società di cui era legale rappresentante violazioni del d.lgs. n. 22/1997 per trasporto di rifiuti senza formulario di identificazione e irregolare tenuta del registro di carico e scarico, con irrogazione di una sanzione pecuniaria. Gli opponenti avevano dedotto, tra l'altro, la tardività della contestazione per superamento del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, l'incompetenza dell'autorità amministrativa per asserita connessione con un procedimento penale, errori nel computo dei trasporti e nella qualificazione delle violazioni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo l'importo della sanzione. In appello, la Corte territoriale aveva invece accolto integralmente il gravame dei sanzionati, annullando l'ordinanza-ingiunzione perché riteneva decorso il termine decadenziale di 90 giorni dal momento in cui l'amministrazione aveva avuto piena disponibilità degli elementi necessari. La Regione, subentrata alla Provincia, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. n. 689/1981: secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva confuso l'acquisizione materiale del fatto con il momento della completa valutazione degli elementi acquisiti, mentre il dies a quo decorre solo quando l'amministrazione abbia concluso la fase valutativa e sia in grado di formulare la contestazione. Il resistente ha replicato sostenendo la tardività della contestazione e l'improcedibilità del ricorso, eccezione poi disattesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato l'unico motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione. Il giudice di legittimità ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, quando non vi sia contestazione immediata, il termine di 90 giorni per la contestazione decorre non dalla mera acquisizione del fatto nella sua materialità, ma dal momento in cui l'amministrazione abbia completato la valutazione dei dati acquisiti e abbia raggiunto piena conoscenza della condotta illecita, tenuto conto della complessità delle indagini. La Corte territoriale, invece, aveva erroneamente fatto decorrere il termine dal momento dell'acquisizione del fatto, negando rilievo alla fase valutativa. Il giudice del rinvio dovrà applicare tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 14 l. n. 689/1981
Il termine per la contestazione differita delle violazioni amministrative decorre non dalla mera acquisizione materiale del fatto, ma dal completamento della valutazione degli elementi acquisiti e dalla piena conoscenza dell'illecito, in relazione alla complessità dell'accertamento.
art. 24 l. n. 689/1981
Richiamato dagli opponenti per sostenere l'ascritta competenza dell'autorità giudiziaria penale, ma il testo della decisione non sviluppa tale profilo nel merito della Cassazione.
artt. 12, 15 e 52 d.lgs. n. 22/1997
Norme sostanziali sulla gestione dei rifiuti e sulla sanzione amministrativa per le violazioni contestate; nel ricorso e nei gradi di merito vengono richiamate come base dell'illecito amministrativo.
art. 8 l. n. 689/1981
Evocato dagli opponenti per sostenere l'applicazione della continuazione degli illeciti amministrativi; il tema non è oggetto della ratio decidendi della pronuncia di cassazione.
art. 9 l. n. 689/1981
Richiamato dagli opponenti in relazione alla qualificazione delle violazioni e alla loro autonomia, senza svolgimento decisivo in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 14 l. n. 689/1981.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato quale base del procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato con riferimento al fenomeno successorio nel processo a seguito del subentro della Regione alla soppressa Provincia.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Richiamati per escludere l'interruzione del giudizio di legittimità in caso di estinzione o soppressione della parte originaria.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, quando non sia possibile la contestazione immediata, il dies a quo del termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione abbia completato la valutazione degli elementi acquisiti e abbia raggiunto piena consapevolezza della violazione, non dalla sola acquisizione materiale del fatto.
- Il giudice di merito, nel verificare la tempestività della contestazione differita, deve valutare la congruità del tempo impiegato dall'amministrazione per l'accertamento, tenendo conto della complessità delle indagini; non può però escludere in astratto la fase valutativa sostituendola con la mera data del sopralluogo o dell'acquisizione dei dati.
- La sindacabilità in cassazione del giudizio sulla decorrenza del termine ex art. 14 l. n. 689/1981 riguarda, in linea generale, il corretto governo della norma e, nei limiti indicati dalla pronuncia, la motivazione sulla individuazione del momento di completa conoscenza dell'illecito.
- Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta successione nel diritto controverso per effetto della soppressione dell'ente originario non determina interruzione del processo; il successore può intervenire, ma la causa prosegue fra le parti originarie se il contraddittorio è rispettato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14688/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14690/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →