Cassazione Civile, Ordinanza n. 13236/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un istruttore amministrativo di un ente locale aveva ottenuto, in base all'art. 11 del d.P.R. n. 191 del 1979, una rendita vitalizia per infermità dipendente da causa di servizio, corrisposta per anni e poi cessata dal gennaio 2009. Il dipendente aveva chiesto in giudizio il ripristino della prestazione e il pagamento delle somme non corrisposte; il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che la sopravvenuta disciplina dell'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 operasse solo per il futuro e non incidesse sulle posizioni già consolidate. In cassazione il Comune ha proposto sei motivi: ha contestato la perdurante vigenza e la legittimità originaria della rendita, ha sostenuto che la prestazione fosse incompatibile con la disciplina costituzionale e legislativa del pubblico impiego, ha dedotto l'abrogazione dell'istituto per effetto della normativa successiva e, soprattutto, ha affermato che l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 avesse fatto cessare dal 1° gennaio 2009 l'erogazione di ogni trattamento economico aggiuntivo per infermità da causa di servizio, pur in presenza di un diritto all'equo indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso del Comune, ritenendo che l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, per i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, escluda dal 1° gennaio 2009 l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie, fermo restando l'equo indennizzo. Ha qualificato la rendita vitalizia come prestazione a finalità previdenziale erogata in modo continuativo, sicché la nuova disciplina poteva incidere sulle modalità di erogazione per il periodo successivo alla sua entrata in vigore senza toccare il fatto generatore del diritto. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979
ha previsto, per il personale degli enti locali non coperto da INAIL, una rendita vitalizia in caso di infortunio o malattia per causa di servizio con invalidità permanente, compatibile con l'equo indennizzo e con funzione di tutela previdenziale a carico dell'ente datore di lavoro
art. 70 d.l. n. 112 del 2008
A decorrere dal 1° gennaio 2009... è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie
ha determinato la cessazione, dal 1° gennaio 2009, dell'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi per infermità da causa di servizio ai dipendenti pubblici, incidendo sulle modalità di erogazione delle prestazioni in corso ma non sul fatto generatore già verificatosi
art. 6, comma 17, d.l. n. 946 del 1977
ha costituito la base normativa per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali mediante accordi nazionali a scadenza triennale
art. 113 c.p.c.
è richiamato nei motivi di ricorso come parametro della denuncia di violazione di legge
art. 38 Cost.
è evocato dal ricorrente come norma costituzionale posta a fondamento della riserva statale in materia di previdenza economica
art. 117 Cost.
è evocato dal ricorrente per sostenere il difetto di competenza a introdurre una nuova indennità previdenziale tramite accordo recepito
art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979
viene richiamato anche come norma la cui legittimità costituzionale è stata contestata dal Comune, ma la questione è rimasta assorbita
art. 66 d.P.R. n. 268 del 1987
è richiamato dal ricorrente come disposizione che avrebbe abrogato la rendita vitalizia, ma la censura è rimasta assorbita
art. 6 d.l. n. 210 del 2011
è stato ritenuto non pertinente dal ricorrente rispetto alla fattispecie; il suo richiamo in appello è stato considerato non decisivo
art. 6 d.l. n. 201 del 2011
è richiamato dalla Corte d'appello per analogia, ma la Cassazione esclude l'applicazione analogica per la specialità della disciplina
art. 1 disp. prel. c.c.
è richiamato per affermare che la legge nuova non si applica ai rapporti esauriti o a quelli in corso solo se incide retroattivamente sul fatto generatore; può invece disciplinare gli effetti successivi di rapporti di durata
art. 62, comma 1, d.l. n. 5 del 2012
è indicato come norma che ha abrogato espressamente il d.P.R. n. 191 del 1979
L. n. 93 del 1983
è richiamata dal ricorrente quale legge quadro sul pubblico impiego e, nel ragionamento della Corte, come contesto normativo successivo alla disciplina originaria
art. 2, comma 1, n. 6, L. n. 93 del 1983
è evocato dal ricorrente per sostenere che le garanzie del personale in materia di assistenza e previdenza sarebbero riservate alla legge
art. 50 CCNL Enti locali 14 settembre 2000
è ritenuto non conferente perché disciplina un istituto diverso, ossia l'incremento percentuale del trattamento tabellare a titolo di salario individuale di anzianità
Massime di principio
- In tema di rapporti di durata e successione di leggi, la norma sopravvenuta non può incidere sul fatto generatore di un diritto già sorto, ma può regolare per il futuro gli effetti e le modalità di esecuzione di una prestazione che si protrae nel tempo.
- Quando una prestazione ha funzione previdenziale ed è erogata periodicamente, la disciplina sopravvenuta può legittimamente escluderne o modificarne la corresponsione per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, senza violare il principio di irretroattività.
- La previsione sopravvenuta che esclude trattamenti economici aggiuntivi per infermità da causa di servizio non incide sul diritto all'equo indennizzo, ma sopprime le prestazioni accessorie previste da fonti di legge o pattizie a decorrere dalla data stabilita dalla norma.
- L'interpretazione analogica non è consentita quando la disciplina sopravvenuta ha carattere speciale e il legislatore ha espressamente delimitato l'ambito delle deroghe o delle soppressioni di beneficio.
- Nel giudizio di cassazione, le questioni sulla validità originaria dell'istituto e le censure costituzionali restano assorbite se il ricorso è accolto sulla base della sola norma sopravvenuta che rende infondata la pretesa per il periodo domandato, in assenza di una tempestiva domanda riconvenzionale sul punto originario.
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