Cassazione Penale, Sentenza n. 24386/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il capo J (porto di ordigni esplosivi in tre occasioni nei pressi del circolo Eden di Assemini), articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e mancato riconoscimento del ragionevole dubbio, con specifico rilievo sulla presunta incongruenza tra la conversazione intercettata del 3 ottobre e le videoregistrazioni riferite alla notte tra il 3 e 4 ottobre; 2) errore nella determinazione della pena base (contestata la scelta di 3 anni invece del minimo edittale di 2 anni); 3) vizio nel computo dell'aumento per continuazione (numero e incidenza degli episodi contestati); 4) errata valutazione della estinzione del reato per prescrizione (la difesa riteneva la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, con termine ultimo indicato al 15 dicembre 2024).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che: la prova confessorio del coimputato Gianfranco, corroborata dalla conversazione intercettata e dalla videoregistrazione (anche se il video riproduceva un solo episodio tra i più tentati), fosse logicamente congruente e sufficiente a sostenere la responsabilità del ricorrente per il capo J; le censure sul trattamento sanzionatorio (pena base e aumento per continuazione) fossero manifestamente infondate in presenza di motivazione adeguata sul piano della gravità e della personalità del reo; l'eccezione di prescrizione fosse infondata poiché il termine indicato dalla difesa è successivo alla decisione impugnata e l'inammissibilità del ricorso opera ex tunc, per cui il periodo tra la decisione e la declaratoria di inammissibilità non può utilmente concorrere alla estinzione per prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Il ricorso è stato dunque respinto (dichiarato inammissibile).
Norme richiamate
L'articolo è richiamato per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto congruo il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Sezioni Unite n. 23428 del 22.3.2005 (ric. Bracale)
SU n. 23428 del 22.3.2005
La giurisprudenza di legittimità richiamata chiarisce che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo la rinuncia, opera ex tunc e determina l'immediata difformità dell'atto di impugnazione rispetto al modello legale; ciò incide sul computo dei termini di prescrizione e impedisce di considerare utile il tempo intercorso tra la decisione e la declaratoria di inammissibilità ai fini dell'estinzione del reato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni confessorie di un coimputato possono costituire prova decisiva se adeguatamente corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, videoregistrazioni) che rendano la ricostruzione logicamente coerente.
- Discrepanze apparenti di date o temporalità tra diverse fonti probatorie non determinano automaticamente il ragionevole dubbio quando esista una spiegazione plausibile (es. più tentativi) e una congruenza logico-temporale complessiva.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio (pena base, aumenti per continuazione) richiedono deduzioni articolate e specifiche di errori di diritto o di fatto; argomentazioni generiche sono frequentemente dichiarate manifestamente infondate.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione opera ex tunc (salvo rinuncia): pertanto, ai fini della prescrizione, non è computabile il periodo intercorrente tra la decisione impugnata e la declaratoria di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è di regola condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi esimenti, ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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