Sentenza n. 1166/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'ordinanza n. 304 del 16.9.2022, ritualmente notificata al ricorrente in data 20.9.2022, a mezzo della quale il Comune di Pozzuoli ordinava al ricorrente la demolizione ed il ripristino delle opere realizzate in Pozzuoli, alla via Napoli, alt. civ. n. 85, senza il prescritto permesso di costruire e perciò abusive consistenti nella “installazione di un cancello in ferro di dimensioni mt 3,00 x 2,50 circa, costituito da due battenti in ferro, fissati ai due lati su piloni. Lo stesso è stato collocato a chiusura di un varco delle stesse dimensioni, adiacente alla pubblica strada di via Napoli” nonché il pagamento della somma di euro 20.000 ex art. 31 del Dpr 380/01, comma 4 bis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di un cancello in ferro abusivo, con ingiunzione del pagamento di 20.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, in primo luogo, che le ridotte dimensioni del cancello, installato a chiusura di un varco adiacente alla pubblica strada, non determinassero una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e rientrassero pertanto nell'edilizia libera. In secondo luogo, ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione. Infine, ha sostenuto che l'intervento avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, anziché a quella dell'art. 31, con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, e al più applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'assenza della necessità dell'autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha rilevato che l'intero territorio comunale di Pozzuoli è sottoposto a vincolo paesaggistico e che il cancello, modificando permanentemente l'aspetto esteriore dei luoghi, aveva rilievo urbanistico e paesaggistico; l'opera era priva sia del titolo edilizio sia dell'autorizzazione paesaggistica. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, gli interventi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono qualificati almeno come variazioni essenziali e sono assoggettabili alla demolizione prevista dall'art. 31. Anche gli interventi subordinati a denuncia di inizio attività richiedono, nelle aree vincolate, il preventivo parere favorevole dell'autorità paesaggistica. Il difetto di istruttoria e motivazione è stato escluso perché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento dell'abuso è un atto dovuto e vincolato, non richiede una specifica ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato e non necessita dell'individuazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. Quanto al rapporto tra artt. 27 e 31, il TAR ha chiarito che l'art. 27 impone il ripristino immediato nelle aree vincolate, mentre l'art. 31 disciplina l'ingiunzione con termine di novanta giorni per l'ottemperanza spontanea, cui conseguono, in caso di inadempimento, gli effetti previsti dalla norma, compresa la sanzione pecuniaria. Il richiamo all'art. 27 nell'ordinanza è stato qualificato come mero errore materiale, poiché l'atto era diretto a fissare un termine per l'esecuzione spontanea e non a disporre l'immediata demolizione d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni interpretative.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
per ogni abuso realizzato in tali aree il Comune ... deve senz’altro disporre il “ripristino dello stato dei luoghi”
Nelle aree sottoposte a vincolo il Comune ha il potere-dovere di disporre il ripristino dello stato dei luoghi per gli abusi edilizi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ingiunzione di demolizione, con la fissazione del termine di novanta giorni per la sua ottemperanza
Disciplina l'ingiunzione di demolizione con termine per l'ottemperanza spontanea e le conseguenze dell'inadempimento, inclusa la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria può conseguire all'inottemperanza all'ordine di demolizione, anche quando l'ordine richiami erroneamente l'art. 27 ma sia sostanzialmente diretto a concedere il termine per l'esecuzione spontanea.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale ... sono considerati in totale difformità dal permesso ... Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali
Gli interventi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono qualificati almeno come variazioni essenziali e possono essere assoggettati alla demolizione ai sensi dell'art. 31.
art. 22, comma 6, d.P.R. 380/2001
Anche per gli interventi subordinati a denuncia di inizio attività in area paesaggisticamente vincolata è necessario il preventivo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
D.M. 12 settembre 1957
Ha sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale di Pozzuoli.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La prospettata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie accertata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- In un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche un'opera di modeste dimensioni è assoggettabile alla repressione demolitoria quando sia idonea a modificare e alterare permanentemente l'aspetto esteriore dei luoghi e sia stata realizzata senza il necessario titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica.
- Ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, gli interventi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono qualificati almeno come variazioni essenziali e possono essere sanzionati con la demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
- L'ordine di demolizione emesso a seguito dell'accertamento di un abuso edilizio è un atto vincolato e non richiede una motivazione basata sulla ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato, essendo sufficiente il riferimento all'accertata abusività e alle esigenze di ripristino della legalità.
- L'art. 27 d.P.R. 380/2001 impone al Comune il ripristino dello stato dei luoghi per gli abusi nelle aree vincolate, mentre l'art. 31 disciplina l'ingiunzione con termine di novanta giorni per l'ottemperanza spontanea; il mero richiamo erroneo all'art. 27 non impedisce l'applicazione delle conseguenze dell'art. 31 quando il contenuto sostanziale dell'atto sia un ordine di demolizione non immediatamente eseguito d'ufficio.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione materiale della demolizione non elimina il perdurante dovere di ripristino; se l'ordine è rivolto al responsabile dell'abuso con termine per l'ottemperanza e questi non adempie, possono applicarsi le conseguenze previste dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
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