Cassazione Penale, Ordinanza n. 16813/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse coerente con i principi sulla continuazione e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda un'istanza volta al riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze in esecuzione. Il ricorrente contestava l'ordinanza della corte d'appello che aveva negato l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p., sostenendo in sostanza che i reati dovevano essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione rileva però che il provvedimento impugnato aveva correttamente valorizzato l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, già al momento del primo reato, fossero stati programmati anche i fatti successivi, tenuto conto della distanza temporale, della diversità dei luoghi di consumazione, della non coincidente natura dei reati e delle differenti modalità esecutive. Le censure difensive sono state ritenute generiche e dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato; in difetto di tale programmazione unitaria, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso e assenza di elementi che escludano la colpa, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra più reati presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso già esistente al momento del primo reato, quantomeno nelle sue linee generali.
- La distanza temporale rilevante, la diversità dei luoghi, la non omogeneità della natura dei reati e le differenti modalità esecutive sono indici che possono escludere l'unicità del disegno criminoso e orientare verso autonome risoluzioni criminose.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio per sostituirla a quella del giudice di merito o dell'esecuzione, salvo vizi di motivazione manifestamente illogici o giuridicamente rilevanti.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche e si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
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