Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2106/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola impugna la sentenza della Corte d'appello che confermava la sua condanna (1 anno e 8 mesi) per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, denunciando: (i) manifesta illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio; (ii) violazione dell'art. 58 legge n. 689/1981 per omesso esame dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, presentata dal difensore unitamente al consenso dell'imputato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo profilo inammissibile per difetto di specificità. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, ha stabilito che l'istanza era tardiva (trasmessa il 18/01/2023, udienza di appello il 23/01/2023) e quindi il giudice d'appello non era tenuto a esaminarla. La Corte ha applicato le disposizioni transitorie dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (che rendono applicabili le nuove pene sostitutive se più favorevoli) ma ha precisato che, in appello, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva breve se l'imputato non ha formulato specifica richiesta. Ha poi fissato il principio secondo cui, nel giudizio di appello trattato per via scritta, la richiesta deve essere contenuta nell'atto di gravame o presentata entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza (art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020). Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    art. 58 legge n. 689/1981

    La norma disciplina la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con sanzioni alternative; la Corte ha ritenuto che tale sostituzione non costituisce un diritto automatico dell'imputato ma è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice e, in appello, richiede una specifica richiesta dell'imputato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95

    art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizioni transitorie che permettono l'applicazione delle nuove pene sostitutive anche nei procedimenti pendenti in primo grado o in appello se più favorevoli; la Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità ma ha precisato i limiti procedurali per la loro attuazione in appello.

  • codice penale, art. 20-bis

    Contiene l'elenco delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi; la sentenza ne riconosce l'applicabilità sotto il profilo sostanziale ma rimarca la necessità della richiesta processuale nei termini.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    Limita i poteri officiosi del giudice d'appello; la Corte ha richiamato questo limite per affermare che il giudice di appello non può applicare d'ufficio le pene sostitutive se l'appellante non ha formulato la specifica richiesta.

  • codice di procedura penale, art. 545-bis

    Regola la procedura bifasica per la sostituzione della pena in primo grado; la Corte ha richiamato la previsione del contraddittorio e del coinvolgimento del pubblico ministero quando l'imputato acconsente alla sostituzione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2

    art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (convertito)

    Stabilisce il termine di cinque giorni prima dell'udienza per la presentazione delle conclusioni scritte in trattazione cartolare; la Corte lo ha inteso come termine perentorio anche ai fini della presentazione dell'istanza di sostituzione della pena in appello trattato in forma scritta.

  • codice di procedura penale, art. 172, comma 5

    Regole sul computo dei termini quando è indicato solo il momento finale; la Corte l'ha richiamato per dire che il termine di cinque giorni esclude il dies a quo e il dies ad quem, confermandone la perentorietà.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte lo ha invocato per giustificare la necessità del confronto tra le parti anche sulle istanze di sostituzione della pena.

Massime di principio

  • In appello il giudice non può sostituire d'ufficio una pena detentiva breve con sanzioni alternative: è necessaria una richiesta specifica dell'imputato.
  • Se l'appello è trattato per iscritto (cartolare), la richiesta di sostituzione della pena deve essere presentata con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza; termine perentorio significa che la tardiva presentazione impedisce l'esame dell'istanza.
  • Se l'appello è trattato oralmente, la richiesta non contenuta nell'atto di appello può essere formulata con memoria prima dell'udienza o al più tardi durante la discussione in udienza.
  • Le disposizioni transitorie (art. 95 d.lgs. n.150/2022) consentono l'applicazione delle nuove pene sostitutive anche in grado di appello se più favorevoli, ma ciò non elimina i requisiti procedurali per la loro richiesta e il contraddittorio.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità delle doglianze: l'assenza di indicazione puntuale dei punti della decisione e dei relativi motivi di diritto e di fatto può determinare l'inammissibilità del motivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.