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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16957/2021 del 16/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento e cartelle esattoriali relativi alla vendita nel 2004 di cinque unità immobiliari a Rimini per complessivi euro 239.500, ritenuti dall'Amministrazione palesemente inferiori rispetto ai valori desumibili dalle quotazioni OMI. In primo e secondo grado i giudici avevano ritenuto fondato l'accertamento sulla comparazione con i valori OMI. I ricorrenti deducevano, tra vari motivi, insufficiente motivazione ed errata applicazione delle norme tributarie, nonché omissione di allegazione e valutazione di documenti e "riviste specializzate" utilizzate dall'ufficio. In particolare i motivi decisivi esaminati in Cassazione contestavano che la CTR avesse fondato la rettifica esclusivamente sulle tabelle OMI senza altri indizi gravi, precisi e concordanti e senza considerare che la presunzione legale attribuita alle quotazioni OMI era stata soppressa dalla L. n.88/2009.

La decisione

la Corte di Cassazione ha accolto l'ottavo e il nono motivo (assorbendo gli altri), ritenendo che la CTR aveva erroneamente fondato l'accertamento esclusivamente sulle quotazioni OMI. La Corte ha ricordato la successione normativa (d.l. n.223/2006 conv. L. n.248/2006 che aveva introdotto una presunzione legale, la L. n.244/2007 che ne ridusse l'efficacia per atti anteriori al 4/7/2006 e la L. n.88/2009 che eliminò la presunzione legale), concludendo che oggi le quotazioni OMI possono rilevare solo come presunzioni semplici e, quindi, occorre che siano combinate con altri elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti". Poiché la CTR si era limitata alle tabelle OMI senza valutare la presenza di ulteriori indizi o la gravità/precisione degli stessi, la sentenza d'appello è stata cassata e il processo rinviato alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. n. 248/2006), art. 35

    l'art. 35, comma 3, attribuiva valore di presunzione legale al valore normale dell'immobile risultante dalle quotazioni OMI

    conferisce originariamente alle quotazioni OMI valore di presunzione legale (successivamente eliminata); pertanto, quando vigente, le OMI potevano far pendere la presunzione in favore dell'Amministrazione

  • L. 27 dicembre 2006 (L. n. 244/2007), art. 1, comma 265

    In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art.35, commi 2, 3 e 23-bis, ... valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici

    per gli atti anteriori al 4/7/2006 riduce le presunzioni introdotte dal d.l. 223/2006 a presunzioni semplici (non più di efficacia pienamente legale)

  • L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), art. 24, comma 5

    eliminando la presunzione legale introdotta dall'art. 35

    ha soppresso la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore OMI, riportando il quadro al regime anteriore: le OMI assumono valore probatorio ma non presuntivo legale

  • d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    l'esistenza di attivita non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"

    l'accertamento basato su presunzioni semplici è legittimo solo se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; le sole quotazioni OMI non soddisfano automaticamente tali requisiti

  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    norma parallela all'art. 39 del d.p.r. 600/1973 in tema di accertamento IVA: anche per l'IVA non è ammessa una valutazione esclusiva basata sulle quotazioni OMI

  • L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7

    richiama l'obbligo di correttezza e trasparenza dell'Amministrazione, con riferimento alla necessità di indicare e, se occorre, allegare o rendere conoscibili i documenti e le motivazioni su cui si basa l'accertamento

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    i ricorsi in Cassazione sono stati proposti per vizio di motivazione (n.5) e per violazione di norme processuali o sostanziali (n.3); la Corte ha ritenuto fondati motivi relativi a errata applicazione della norma probatoria e insufficiente motivazione

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI non costituiscono più una presunzione legale: possono concorrere alla prova, ma da sole non giustificano la rettifica dei corrispettivi di compravendita
  • Per rettificare un prezzo di cessione immobiliare occorre che le quotazioni OMI siano combinate con altri elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti" (es. caratteristiche dell'immobile, documentazione contrattuale, comparazioni specifiche, dati catastali, elementi sulle condizioni di ristrutturazione o ubicazione)
  • Un singolo elemento probatorio può essere sufficiente solo se dotato di livello di precisione e gravità tali da reggere da solo la presunzione; tuttavia il valore OMI, essendo statistico e generale, raramente possiede tali caratteristiche senza integrazioni
  • L'Amministrazione deve indicare chiaramente le fonti e i criteri valutativi utilizzati nell'atto di accertamento e, quando si fonda su dati esterni o su pubblicazioni, è opportuno che renda disponibili o alleghi i riferimenti essenziali per consentire il contraddittorio
  • In giudizio i giudici di merito devono motivare specificamente perché le OMI, unitamente agli altri elementi, costituiscono indizi idonei a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi o di una sottostima del corrispettivo; la carenza di tale motivazione determina la cassazione e il rinvio per nuovo esame

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