Cassazione Civile, Sentenza n. 16957/2021 del 16/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento e cartelle esattoriali relativi alla vendita nel 2004 di cinque unità immobiliari a Rimini per complessivi euro 239.500, ritenuti dall'Amministrazione palesemente inferiori rispetto ai valori desumibili dalle quotazioni OMI. In primo e secondo grado i giudici avevano ritenuto fondato l'accertamento sulla comparazione con i valori OMI. I ricorrenti deducevano, tra vari motivi, insufficiente motivazione ed errata applicazione delle norme tributarie, nonché omissione di allegazione e valutazione di documenti e "riviste specializzate" utilizzate dall'ufficio. In particolare i motivi decisivi esaminati in Cassazione contestavano che la CTR avesse fondato la rettifica esclusivamente sulle tabelle OMI senza altri indizi gravi, precisi e concordanti e senza considerare che la presunzione legale attribuita alle quotazioni OMI era stata soppressa dalla L. n.88/2009.
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto l'ottavo e il nono motivo (assorbendo gli altri), ritenendo che la CTR aveva erroneamente fondato l'accertamento esclusivamente sulle quotazioni OMI. La Corte ha ricordato la successione normativa (d.l. n.223/2006 conv. L. n.248/2006 che aveva introdotto una presunzione legale, la L. n.244/2007 che ne ridusse l'efficacia per atti anteriori al 4/7/2006 e la L. n.88/2009 che eliminò la presunzione legale), concludendo che oggi le quotazioni OMI possono rilevare solo come presunzioni semplici e, quindi, occorre che siano combinate con altri elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti". Poiché la CTR si era limitata alle tabelle OMI senza valutare la presenza di ulteriori indizi o la gravità/precisione degli stessi, la sentenza d'appello è stata cassata e il processo rinviato alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. n. 248/2006), art. 35
l'art. 35, comma 3, attribuiva valore di presunzione legale al valore normale dell'immobile risultante dalle quotazioni OMI
conferisce originariamente alle quotazioni OMI valore di presunzione legale (successivamente eliminata); pertanto, quando vigente, le OMI potevano far pendere la presunzione in favore dell'Amministrazione
L. 27 dicembre 2006 (L. n. 244/2007), art. 1, comma 265
In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art.35, commi 2, 3 e 23-bis, ... valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici
per gli atti anteriori al 4/7/2006 riduce le presunzioni introdotte dal d.l. 223/2006 a presunzioni semplici (non più di efficacia pienamente legale)
L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), art. 24, comma 5
eliminando la presunzione legale introdotta dall'art. 35
ha soppresso la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore OMI, riportando il quadro al regime anteriore: le OMI assumono valore probatorio ma non presuntivo legale
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
l'esistenza di attivita non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"
l'accertamento basato su presunzioni semplici è legittimo solo se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; le sole quotazioni OMI non soddisfano automaticamente tali requisiti
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
norma parallela all'art. 39 del d.p.r. 600/1973 in tema di accertamento IVA: anche per l'IVA non è ammessa una valutazione esclusiva basata sulle quotazioni OMI
L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7
richiama l'obbligo di correttezza e trasparenza dell'Amministrazione, con riferimento alla necessità di indicare e, se occorre, allegare o rendere conoscibili i documenti e le motivazioni su cui si basa l'accertamento
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
i ricorsi in Cassazione sono stati proposti per vizio di motivazione (n.5) e per violazione di norme processuali o sostanziali (n.3); la Corte ha ritenuto fondati motivi relativi a errata applicazione della norma probatoria e insufficiente motivazione
Massime di principio
- Le quotazioni OMI non costituiscono più una presunzione legale: possono concorrere alla prova, ma da sole non giustificano la rettifica dei corrispettivi di compravendita
- Per rettificare un prezzo di cessione immobiliare occorre che le quotazioni OMI siano combinate con altri elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti" (es. caratteristiche dell'immobile, documentazione contrattuale, comparazioni specifiche, dati catastali, elementi sulle condizioni di ristrutturazione o ubicazione)
- Un singolo elemento probatorio può essere sufficiente solo se dotato di livello di precisione e gravità tali da reggere da solo la presunzione; tuttavia il valore OMI, essendo statistico e generale, raramente possiede tali caratteristiche senza integrazioni
- L'Amministrazione deve indicare chiaramente le fonti e i criteri valutativi utilizzati nell'atto di accertamento e, quando si fonda su dati esterni o su pubblicazioni, è opportuno che renda disponibili o alleghi i riferimenti essenziali per consentire il contraddittorio
- In giudizio i giudici di merito devono motivare specificamente perché le OMI, unitamente agli altri elementi, costituiscono indizi idonei a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi o di una sottostima del corrispettivo; la carenza di tale motivazione determina la cassazione e il rinvio per nuovo esame
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