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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1320 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 11425/79, disposto ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 77, gravante sulla quota di un immobile di proprietà di D.R., per mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali (tributi IRPEF e IVA anni 2004-2005). Il ricorrente eccepiva: illegittimità dell'iscrizione perché i beni facevano parte di un fondo patrimoniale e i debiti non sarebbero stati contratti per i bisogni della famiglia; nullità per omesso invio dell'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973); irregolarità delle notifiche delle cartelle (contestando la correttezza formale della notifica e il ritiro del plico presso l'ufficio postale).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non è atto esecutivo pieno e pertanto non richiede di regola la preventiva notifica dell'intimazione ex art. 50 quando si tratta della procedura alternativa rappresentata dall'iscrizione ipotecaria; ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi relativi al contraddittorio preventivo e alla forma della notifica, rilevando che la notifica effettuata dal concessionario a mezzo raccomandata è conforme e che eventuali carenze sono state sanate dal raggiungimento dello scopo (ricezione/ritiro della cartella). Quanto al fondo patrimoniale, la Corte ha confermato che l'iscrizione ipotecaria è legittima se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia (o se il creditore non conosceva l'estraneità), e ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 non costituisce esecuzione forzata nel senso pieno e rappresenta una procedura alternativa, pertanto può essere effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, salvo i casi tassativi previsti dalla norma.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    La Corte ha escluso l'obbligo generalizzato di preventiva intimazione ex art. 50 quando si procede con l'iscrizione ipotecaria ex art. 77; l'intimazione è prescritta per l'ipotesi specifica in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (e richiamo al D.P.R. n. 600/1973, art. 60)

    La notifica della cartella a cura del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è conforme alla disciplina prevista; valgono le regole del servizio postale ordinario e non le formalità previste per le notifiche dell'ufficiale giudiziario (art. 140 c.p.c.).

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Le formalità previste per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario (art. 140 c.p.c.) non si applicano alla notificazione della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite invio diretto della raccomandata; quindi l'assenza di alcune formalità tipiche dell'ufficiale giudiziario non invalida la notifica del concessionario.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Eventuali nullità della notificazione della cartella sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo quando il destinatario ha comunque conosciuto il contenuto dell'atto (es. ritiro presso l'ufficio postale).

  • Codice civile, art. 170

    I limiti all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale vanno valutati in funzione della relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia: l'iscrizione ipotecaria è ammessa se l'obbligazione è strumentale ai bisogni familiari o se il creditore non conosce l'estraneità.

  • Codice di procedura civile, art. 615

    Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o simili, l'opponente che invoca l'opponibilità del fondo patrimoniale deve fornire la prova dei presupposti dell'impignorabilità (regolare costituzione del fondo e che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia).

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La Corte ha valutato l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi di cassazione in base alle doglianze indicate dagli specifici numeri dell'art. 360 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili o infondati motivi che non attengono alla ratio decidendi o che erano nuovi in sede di appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (come integrato dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Per i ricorsi notificati dopo il 30 gennaio 2013 si dà atto dell'obbligo, in caso di rigetto integrale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 può essere eseguita anche senza la preventiva intimazione ex art. 50 quando si tratta della procedura alternativa dell'iscrizione ipotecaria; l'intimazione è necessaria solo nelle ipotesi espressamente previste dalla norma.
  • La notifica della cartella effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è regolare e non richiede le formalità dell'ufficiale giudiziario previste dall'art. 140 c.p.c.; eventuali vizi formali possono essere sanati se il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto (art. 156 c.p.c.).
  • Chi invoca l'impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale ha l'onere di provare sia la regolare costituzione del fondo sia che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia; la valutazione circa la riconducibilità del debito ai bisogni familiari è sostanziale e non limitata alla natura formale del debito (es. tributario o professionale).
  • L'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima quando il debito sia strumentale ai bisogni della famiglia o quando il creditore ignorava l'eventuale estraneità; è illegittima se il creditore conosceva l'estraneità.
  • La data di insorgenza del credito rispetto alla costituzione del fondo non è di per sé risolutiva: il divieto di esecuzione vale anche per crediti anteriori alla costituzione del fondo, salvo azione revocatoria ove applicabile.
  • In sede di gravame e in Cassazione è preclusa la deduzione di questioni nuove non sollevate nel 'thema decidendum' del grado precedente; le doglianze devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei precedenti atti di giudizio.

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