Cassazione Penale, Ordinanza n. 21729/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità per truffa ex art. 640 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi del reato. La censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già svolte in appello, priva di specificità e manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva già esaminato e disatteso le difese valorizzando l'ingiusto profitto confluito su una carta PostePay intestata al ricorrente, la mancata denuncia dell'uso indebito della carta da parte sua e l'assenza di una ricostruzione alternativa plausibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non specifico e comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza d'appello e dei principi richiamati in tema di truffa contrattuale e di rilevanza del profitto confluito su uno strumento di pagamento intestato all'imputato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È la norma incriminatrice oggetto dell'imputazione; la Corte richiama la nozione di truffa contrattuale e ritiene integrati i presupposti del reato in presenza della messa in vendita del bene, del pagamento del prezzo e del mancato adempimento, con profitto ingiusto confluito su carta intestata al beneficiario.
art. 616 c.p.p.
È implicitamente applicato nella parte in cui la Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: è inammissibile la censura che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di truffa contrattuale, la condotta può desumersi dalla vendita del bene seguita dal mancato adempimento dopo l'incasso del prezzo, quando emergano elementi univoci della falsa rappresentazione della volontà di adempiere e del conseguimento di un profitto ingiusto.
- La circostanza che il profitto del reato confluisca su una carta di pagamento intestata all'imputato può costituire elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'attribuzione della responsabilità, specie se il titolare non abbia denunciato tempestivamente l'uso indebito dello strumento e non offra una ricostruzione alternativa plausibile.
- Il travisamento della prova non è deducibile in modo astratto: il ricorso deve indicare specificamente quale dato probatorio sia stato frainteso e perché l'errore sarebbe decisivo rispetto alla tenuta logica della motivazione.
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