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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Catania, Sezione 1

per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato della ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all'adeguato orario di lavoro, a non subire l'abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020 e PG c. Italia del 7.4.2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Giustizia amministrativa202301669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: domanda di accertamento dello status di lavoratore a tempo determinato e del connesso trattamento economico, previdenziale, assistenziale e risarcitorio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nominata giudice di pace nel 2001 e confermata per successivi incarichi, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di lavoratrice a tempo determinato, con conseguente attribuzione di diritti retributivi, contributivi, alle ferie e all'orario di lavoro, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla reiterazione dei rapporti a termine e dalla mancata o tardiva attuazione del diritto dell'Unione europea. Ha inoltre domandato il riconoscimento di un trattamento economico equiparato a quello del magistrato ordinario di prima nomina e il pagamento di specifiche somme per omessa contribuzione, TFR, ferie non godute e reiterazione dei rapporti a termine. I motivi dedotti riguardavano la violazione delle direttive 1999/70/CE, 1997/81/CE, 2003/88/CE e 2000/78/CE, come interpretate dalla CGUE nelle sentenze UX e PG, nonché, in subordine, l'illegittimità costituzionale della disciplina nazionale sui magistrati onorari. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR Lazio, sede di Roma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo applicabile la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. La controversia non riguarda soltanto pretese economiche individuali, ma investe lo status giuridico del magistrato onorario e mira al riconoscimento di una posizione funzionale assimilata a quella dei magistrati ordinari, con effetti potenzialmente riferibili all'intera categoria e con coinvolgimento di amministrazioni centrali. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a., il foro speciale relativo alle controversie dei pubblici dipendenti non opera quando la controversia, per natura ed effetti, coinvolge l'amministrazione statale centrale o una pluralità di dipendenti dislocati in diverse sedi. Inoltre, l'art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a. attribuisce al TAR Lazio la competenza funzionale sulle controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari; tale competenza è stata ritenuta estensibile alle controversie sullo status dei magistrati onorari, in ragione del loro inserimento funzionale nell'organizzazione giudiziaria, dell'assoggettamento ai doveri dei magistrati ordinari e del coinvolgimento degli stessi organi dell'amministrazione della giustizia. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    fissa inderogabilmente la competenza del Tar nell’ambito della cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio

    Il foro speciale per le controversie dei pubblici dipendenti è derogato quando la controversia, per natura ed effetti, coinvolge l'amministrazione statale centrale o una pluralità di dipendenti e deve essere trattata unitariamente dal TAR Lazio.

  • art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a.

    le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195

    La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, è applicabile anche alle controversie non meramente impugnatorie che incidono sullo status dei magistrati onorari.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il processo potrà essere riassunto

    A seguito della declinatoria di competenza, il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 106 Cost.

    È richiamato quale fondamento della corrispondenza funzionale tra magistrati ordinari e magistrati onorari ai fini della competenza sulle controversie relative allo status.

  • art. 17, comma 2, l. 24 marzo 1958, n. 195

    Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia

    La disciplina delle forme di adozione dei provvedimenti riguardanti i magistrati giustifica l'esigenza di concentrazione e omogeneità presso il TAR Lazio.

  • art. 1, comma 2, e art. 11, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374

    Sono richiamati per qualificare il giudice di pace come funzionario onorario inserito nell'organizzazione della giustizia.

  • art. 10, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374

    È richiamato per l'assoggettamento del giudice di pace ai doveri previsti per i magistrati ordinari.

  • art. 42-septies, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Il principio dell'osservanza, da parte dei magistrati onorari, dei doveri dei magistrati ordinari è ritenuto di portata generale ed estensibile ai giudici di pace.

Massime di principio

  • La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie riguardanti lo status dei magistrati ordinari può estendersi alle controversie relative allo status dei magistrati onorari quando queste incidono sul loro inserimento funzionale nell'organizzazione giudiziaria e coinvolgono le amministrazioni centrali competenti.
  • La competenza funzionale del TAR Lazio non è limitata alle impugnazioni di specifici provvedimenti del CSM o dell'amministrazione, ma opera anche quando la domanda, formalmente proposta come azione di accertamento e condanna, mira sostanzialmente a ottenere una determinazione favorevole sullo status del magistrato.
  • Il foro territoriale speciale previsto per le controversie dei pubblici dipendenti deve essere interpretato considerando la natura e gli effetti concreti della controversia: quando essa coinvolge una categoria professionale su scala nazionale o l'amministrazione statale centrale, la competenza è attratta al TAR Lazio per assicurare l'unità del giudizio e della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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