Cassazione Civile, Ordinanza n. 29054/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su una società di persone operante nel commercio al dettaglio di articoli di ferramenta, l'Amministrazione finanziaria emise avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando IVA, IRAP e maggior reddito d'impresa, poi imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. I contribuenti impugnarono i tre atti e ottennero l'annullamento in primo e secondo grado. In appello la CTR ritenne astrattamente legittimo l'accertamento analitico-induttivo basato su media ponderata dei ricarichi, ma lo reputò concretamente infondato perché costruito su dati riferiti al 2004 e non su presunzioni gravi, precise e concordanti relative al 2006. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato correttamente la motivazione dell'avviso e aveva erroneamente creduto che la media ponderata fosse stata elaborata sulle specificità del 2004 anziché del 2006; con il secondo dedusse violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., assumendo che la percentuale di ricarico accertata per un esercizio potesse essere estesa ad anni diversi se l'attività imprenditoriale non fosse mutata e che la CTR avrebbe dovuto spiegare perché tale percentuale non fosse utilizzabile per il 2006 in assenza di fatti nuovi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non denunciava davvero l'omesso esame di fatti storici decisivi, ma tendeva a sollecitare una rivalutazione della motivazione dell'avviso di accertamento e della lettura data dalla CTR; ha inoltre osservato che, per come riportato nel ricorso, l'avviso non conteneva un riferimento specifico alle peculiarità del 2006. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che, nell'accertamento induttivo di un'annualità d'imposta, l'Ufficio deve usare dati inerenti al periodo d'imposta considerato, ma che la percentuale di ricarico determinata per un esercizio può essere estesa ad anni diversi se la natura dell'attività imprenditoriale non è cambiata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012
il motivo è inammissibile se non denuncia l'omesso esame di fatti storici decisivi, ma mira a contestare la valutazione della motivazione dell'atto o a ottenere una nuova lettura del merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura di violazione di legge sostanziale e processuale, qui proposta per asserita errata applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni
art. 54 del d.P.R. 633 del 1972
nel contesto dell'accertamento IVA legittima il ricorso a metodi induttivi, purché fondati su elementi riferibili all'annualità accertata
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a risalire al fatto ignoto
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza
art. 2697 c.c.
la censura coinvolge il riparto dell'onere probatorio nella contestazione dell'accertamento fiscale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o della motivazione dell'avviso di accertamento: il vizio deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Nell'accertamento induttivo relativo a una specifica annualità, i dati utilizzati dall'Ufficio devono essere riferibili al periodo d'imposta oggetto di rettifica; tuttavia, una percentuale di ricarico determinata per un esercizio può essere utilizzata anche per annualità diverse se l'attività imprenditoriale, nel tempo, non ha subito mutamenti rilevanti.
- La contestazione dell'accertamento fondato sulla percentuale di ricarico richiede che il contribuente alleghi e, nei limiti del caso, dimostri l'esistenza di modifiche quantitative o qualitative dell'attività idonee a rendere inattendibile l'estensione del dato a esercizi successivi o precedenti.
- Le presunzioni semplici poste a base dell'accertamento tributario devono essere sorrette da gravità, precisione e concordanza e devono essere coerenti con i dati contabili e con le circostanze concrete del periodo verificato.
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