Sentenza del 15/10/2019 n. 7748 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2018, riguardante una superficie di 1.658 mq destinata a campeggio, distributore di carburanti e impianti sportivi. Ha contestato l'esistenza dei presupposti impositivi, l'applicazione della tariffa, la quantificazione della superficie tassata e l'intero periodo di imposizione. In particolare, sosteneva che l'attività fosse esercitata soltanto stagionalmente e che le comunicazioni di inizio e cessazione annuale dell'attività escludessero il pagamento della TARI nei periodi di chiusura. Il Comune ha sostenuto invece che la licenza fosse annuale e permanente, rendendo irrilevanti le comunicazioni di chiusura stagionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che, essendo la licenza annuale, le comunicazioni periodiche di inizio e fine attività non erano sufficienti a escludere la TARI. La tassa è dovuta quando l'immobile è obiettivamente utilizzabile e suscettibile di produrre rifiuti, anche se non viene concretamente utilizzato per scelta del contribuente o per esigenze stagionali. La società avrebbe dovuto dimostrare la concreta inutilizzabilità della struttura oppure richiedere una licenza stagionale. Sono state inoltre respinte le contestazioni sulla motivazione dell'avviso e sulla superficie tassata, pari a 1.658 mq, poiché risultava da un precedente accordo conciliativo tra le parti. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente pari a 2.700 euro.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
La norma indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile.
L'esenzione opera soltanto quando l'immobile sia oggettivamente inutilizzabile. Non sono sufficienti il mancato utilizzo di fatto, la chiusura stagionale volontaria o esigenze soggettive dell'utente.
Regolamento comunale TARI, art. 14
La disposizione sulle comunicazioni di occupazione e cessazione non consente di escludere la TARI durante periodi di chiusura di un'attività dotata di licenza annuale; tali comunicazioni assumono rilievo per attività stagionali, per l'inizio di una nuova attività o per la cessazione definitiva.
D.lgs. n. 507 del 1993, disciplina TARSU richiamata per la TARI
La giurisprudenza ritiene applicabile alla TARI il principio secondo cui il presupposto del tributo è l'occupazione o detenzione di locali o aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio.
Sentenza Cassazione 11 aprile 2019, n. 10156
Nei casi di esercizi dotati di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale, ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.
La licenza annuale mantiene il presupposto impositivo per tutto l'anno, salvo prova rigorosa dell'impossibilità oggettiva di utilizzare i locali o le aree.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37
I parametri ministeriali sono stati utilizzati per liquidare le spese di lite, determinate in 1.200 euro per il primo grado e 1.500 euro per l'appello.
Massime di principio
- Per attività esercitate in modo discontinuo o stagionale, la chiusura di fatto non esclude automaticamente la TARI se la licenza amministrativa è annuale e la struttura rimane astrattamente utilizzabile.
- Per ottenere l'esenzione o la riduzione, il contribuente deve provare una concreta e oggettiva inutilizzabilità dei locali o delle aree, non limitandosi a dimostrare che l'attività non è stata svolta.
- Una licenza formalmente stagionale può assumere rilievo ai fini della limitazione del periodo imponibile, mentre una licenza annuale o permanente tende a comportare l'applicazione del tributo per l'intera annualità.
- La superficie imponibile risultante da un precedente accordo conciliativo può essere validamente utilizzata negli anni successivi, se non sono state comunicate e dimostrate variazioni.
- Un avviso di pagamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi normativi e fattuali della pretesa in modo tale da consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
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