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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7476 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro ILVA S.p.A. nel 1990 su una somma corrisposta al contribuente quale incentivo al pensionamento anticipato. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che tale somma costituisse un'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente, non imponibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. f), del T.U.I.R. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, la tardività della domanda di rimborso e, dall'altro, la natura non imponibile dell'incentivo all'esodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, per le ritenute effettuate da un datore di lavoro privato quale sostituto d'imposta, si applica il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, e non il termine decennale previsto dall'art. 37, relativo alle ritenute dirette operate dalle Amministrazioni dello Stato. Poiché la domanda di rimborso era stata presentata oltre diciotto mesi dal versamento della ritenuta, la pretesa era decaduta. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario degli eredi è stato rigettato. Gli eredi sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

    La disposizione si applica alle domande di rimborso relative a versamenti o ritenute non dovuti, anche quando l'errore riguarda l'an o il quantum dell'imposta. Nel testo applicabile ratione temporis, il termine era di diciotto mesi dal versamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37

    Il termine ordinario decennale è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti.

    La norma non si applica alle ritenute alla fonte effettuate da un datore di lavoro privato in qualità di sostituto d'imposta.

  • T.U.I.R., art. 48, comma 2, lett. f)

    La somma era stata qualificata dalla sentenza regionale come erogazione liberale eccezionale e non ricorrente.

    La questione relativa alla possibile esclusione dell'incentivo all'esodo dal reddito imponibile non è stata esaminata dalla Corte di cassazione, perché la domanda di rimborso è stata dichiarata decaduta.

  • T.U.I.R., art. 6, commi 1 e 6

    La censura dell'Agenzia delle Entrate sulla natura reddituale dell'incentivo è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo relativo alla tardività della domanda.

  • L. n. 133 del 1999

    La sentenza precisa che la domanda era anteriore alla modifica dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973; pertanto è stato applicato il termine di diciotto mesi vigente all'epoca.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di imposte o ritenute versate indebitamente occorre individuare il termine decadenziale applicabile e presentare l'istanza entro tale termine; la decadenza può rendere irrilevante ogni discussione sul merito fiscale.
  • Le ritenute operate da un datore di lavoro privato quale sostituto d'imposta non sono ritenute dirette dell'Amministrazione statale: per esse si applica la disciplina generale dei rimborsi prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Il termine per il rimborso decorre dal versamento della ritenuta, non necessariamente dalla successiva conoscenza dell'errore o dalla definizione della questione sulla imponibilità della somma.
  • Quando una decisione viene fondata sulla tardività o decadenza della domanda, le ulteriori questioni sostanziali, come la natura imponibile o non imponibile dell'incentivo all'esodo, possono essere dichiarate assorbite e non vengono esaminate.
  • Prima di valutare il merito di una richiesta di rimborso tributario è quindi essenziale verificare il tipo di ritenuta, il soggetto che l'ha effettuata, la normativa temporalmente applicabile e la data esatta del versamento.

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