Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28393/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una banca aveva concesso un mutuo ipotecario a una società su terreni che, secondo una relazione notarile ventennale preliminare, risultavano di proprietà piena ed esclusiva della mutuataria e liberi da vincoli. Dopo l’inadempimento della mutuataria, la banca aveva avviato esecuzione immobiliare; in tale sede era intervenuto un terzo rivendicando la proprietà dei terreni per il mancato avveramento di una condizione sospensiva del precedente atto di compravendita. La banca, poi tramite mandataria del soggetto cessionario del credito, aveva agito contro il notaio chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento professionale, sostenendo che la relazione era errata perché aveva attestato la proprietà della mutuataria su beni che non lo erano. In appello la società interveniente/cessionaria ha contestato: 1) la mancata formazione del giudicato interno sulla sua legittimazione ad intervenire, poiché il primo giudice aveva deciso nel merito senza prima esaminare la questione di rito; 2) la negazione della propria legittimazione ex art. 111 c.p.c. e la lettura restrittiva della cessione del credito, che avrebbe incluso anche il diritto risarcitorio contro il notaio; 3) l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’attualità del danno, fondato su un decreto di esproprio successivo che, secondo la ricorrente, dimostrava la perdita definitiva della garanzia ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, e il ricorso aveva censurato solo una di esse; ha comunque osservato che, anche a voler esaminare la censura, il giudicato interno sulla legittimazione ad intervenire non si era formato, trattandosi di questione di rito rilevabile d’ufficio e non definitivamente decisa in primo grado. Ha rigettato il secondo motivo nel merito, affermando che la cessione riguardava solo crediti pecuniari derivanti da finanziamenti e non il distinto credito risarcitorio verso il notaio, nato da un diverso rapporto e da un diverso debitore; di conseguenza la cessionaria non era succeduta nel diritto controverso e non poteva intervenire né appellare. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte d’appello, avendo correttamente escluso la legittimazione dell’interveniente, non era tenuta a esaminare il merito della domanda risarcitoria, sicché non vi era omessa pronuncia sul tema del danno. Spese compensate per la recente composizione del contrasto giurisprudenziale sulla rilevabilità officiosa dei vizi processuali fondanti nei gradi successivi. Disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la dedotta formazione del giudicato interno sulla questione di legittimazione; la Corte esclude che si sia formato un giudicato implicito sulla legittimazione ad intervenire.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per l’ordine di trattazione tra questioni di rito e di merito; la Corte precisa che la sua eventuale violazione non è stata decisiva nel caso, perché il motivo non ha censurato tutte le rationes della decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Usato in combinazione con l’art. 2909 c.c. per sostenere il giudicato interno; la Corte ne esclude l’operatività sulla specifica questione di rito.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi sono dichiarati inammissibili o infondati nei limiti illustrati.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e per la legittimazione dell’interveniente; la Corte esclude che la cessione abbia trasferito il credito risarcitorio oggetto del giudizio.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato per la disciplina della cessione del credito; la Corte ribadisce che il cessionario acquista il credito ceduto e gli accessori funzionali alla sua realizzazione, non diritti autonomi diversi e fondati su altra causa.

  • art. 1263 c.c.

    Interpretato nel senso che, con la cessione del credito, si trasferiscono privilegi, garanzie e accessori del credito ceduto, ma non il distinto diritto risarcitorio verso un terzo professionista derivante da un diverso rapporto obbligatorio.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in via subordinata per escludere anche un intervento adesivo dipendente: la cessionaria non aveva un interesse giuridicamente rilevante alla decisione sulla responsabilità del notaio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il merito era assorbito dalla decisione sulla legittimazione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La cessione di un credito trasferisce al cessionario il credito medesimo e i soli diritti accessori funzionali alla sua realizzazione; non trasferisce automaticamente un distinto credito risarcitorio verso un terzo, se tale credito nasce da un diverso rapporto contrattuale e da una diversa fonte di responsabilità.
  • La legittimazione ad intervenire ex art. 111 c.p.c. presuppone la successione nel diritto controverso; se la cessione riguarda solo il credito principale e non il credito risarcitorio dedotto in giudizio, manca la legittimazione a subentrare e a proporre impugnazione.
  • Il mancato rilievo in primo grado di una questione di rito rilevabile d’ufficio non determina di per sé giudicato interno, quando la sentenza abbia deciso solo nel merito senza una statuizione espressa sulla questione processuale fondante.
  • Chi ricorre per cassazione contro una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello definisce la causa sulla base di una questione pregiudiziale di rito, assorbendo il merito della controversia.
  • L’art. 1263 c.c. va letto nel senso che il cessionario acquista gli strumenti giuridici necessari a soddisfare il credito ceduto, ma non le azioni inerenti a rapporti autonomi o alla responsabilità di soggetti diversi dal debitore ceduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.