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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22267/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dedaj impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ferrara che aveva rigettato la sua richiesta di dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna n. 932/20 della Corte d'appello di Bologna. La questione centrale riguardava l'omessa notificazione dell'estratto della sentenza a un imputato originariamente dichiarato contumace ma poi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014, erroneamente qualificato come "assente": il ricorrente sosteneva che, per effetto della disciplina transitoria (art. 15-bis, comma 2, L. 67/2014), nei procedimenti in corso doveva applicarsi la previgente disciplina della contumacia e quindi l'estratto contumaciale doveva essere notificato; la mancata notifica rendeva la sentenza non esecutiva ai sensi dell'art. 670 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67/2014, quando l'imputato era stato dichiarato contumace e non era stato emesso il decreto di irreperibilità, continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti (quali l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d). L'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" ha determinato l'omissione dell'avviso di deposito/estratto, omissione che integra causa di non esecutività della sentenza richiamabile ex art. 670 c.p.p. La Corte ha perciò annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Ferrara per l'applicazione dei principi di diritto richiamati (dichiarazione di non esecutività della sentenza di appello ove del caso).

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma che consente la deduzione della non esecutività del titolo; utilizzata per verificare se la mancata notifica dell'estratto rende la sentenza inidonea a divenire esecutiva.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'istituto dell'assenza dell'imputato; richiamata per distinguere gli effetti della declaratoria di assenza rispetto alla contumacia.

  • art. 15-bis legge n. 67 del 2014

    le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità

    Disposizione transitoria che stabilisce che, per i procedimenti in corso con imputato dichiarato contumace e senza decreto di irreperibilità, devono applicarsi le norme previgenti alla riforma, con la conseguenza che l'errata declaratoria di assenza non esclude l'operatività degli obblighi notificatori previgenti.

  • art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

    Previgente norma che prevedeva la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza; la sua mancata esecuzione è stata ritenuta idonea a far sorgere la non esecutività del titolo.

  • art. 548, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento agli adempimenti relativi all'avviso di deposito; l'omissione dell'avviso/estratto viene considerata determinante per la decorrenza dei termini e per la non esecutività.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali: è stata discussa la tesi secondo cui l'errata declaratoria determini una nullità a regime intermedio esigente eccezione immediata; la Corte ha ritenuto prevalente che l'omessa notificazione dell'estratto, per la situazione sostanziale di contumacia, integri causa di non esecutività deducibile ex art. 670.

Massime di principio

  • Quando un imputato era stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 e il decreto di irreperibilità non era stato emesso, continua ad applicarsi la previgente disciplina della contumacia (art. 15-bis, comma 2, L. 67/2014).
  • In tali casi l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale (previgente art. 585, comma 2, lett. d) rimane operativo: la mancata notificazione può rendere la sentenza non esecutiva ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
  • L'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" non neutralizza automaticamente gli effetti sostanziali della contumacia: per la verifica dell'esecutività occorre guardare alla situazione normativa applicabile ratione temporis, non solo alla formula usata dal giudice.
  • La mancata eccezione immediata da parte del difensore (o l'assenza di una contestazione in cognizione) non esclude la possibilità di dedurre la non esecutività del titolo davanti al giudice dell'esecuzione quando sussista l'omessa notificazione prescritta dalla disciplina previgente.
  • In presenza di dubbi sulla corretta qualificazione della posizione processuale (contumace vs assente) verificare tempestivamente: a) se il procedimento rientra nella disciplina transitoria dell'art. 15-bis; b) se è stata eseguita la notificazione dell'estratto; c) l'opportunità di chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di non esecutività ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di valutare l'effettiva esistenza dell'adempimento notificatorio richiesto dalla disciplina applicabile e, in presenza della sua omissione, dichiarare la non esecutività del titolo o adottare i provvedimenti conseguenti.

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