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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10170/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato e furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi posti a base delle censure e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata, che era stata ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata come titolo di reato oggetto della conferma di condanna in appello.

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata come titolo del tentativo contestato unitamente ai reati contro il patrimonio.

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata come titolo del furto oggetto della pronuncia di condanna confermata.

  • art. 625 c.p.

    Aggravanti del furto richiamate nella contestazione confermata in appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente ai fini di una possibile immediata declaratoria di non punibilità/proscioglimento, ma senza specifica allegazione dei presupposti.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la genericità comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e determinato: non è sufficiente una censura meramente assertiva o formulaica, priva degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali passaggi sarebbero illogici o erronei; in difetto, il controllo di legittimità non può essere esercitato.
  • La denuncia della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo generico, ma richiede la chiara indicazione delle ragioni per cui dagli atti emergerebbe una causa di non punibilità o proscioglimento immediato.
  • La genericità del motivo integra inammissibilità del ricorso e legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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